Le nuove norme sull’incompatibilità “spingono” le STP

Le nuove regole del CNDCEC (Informative 5/2026 e 70/2026) modificano profondamente il modello “Studio + CED”, restringendo i limiti di compatibilità: la soglia del fatturato della società di servizi scende dal 50% (su 5 anni) al 20% (media triennale), calcolata sul fatturato complessivo del professionista. Ciò espone molti commercialisti al rischio di incompatibilità. La soluzione strategica è la trasformazione del CED in STP, che diventa soggetto professionale unico ed elimina il problema.

Il recente aggiornamento delle regole deontologiche ha scosso le fondamenta del tradizionale modello organizzativo dei Dottori commercialisti, da sempre basato sul binomio “Studio Professionale e Società di Servizi (CED)”. Le recenti limitazioni poste dal Consiglio Nazionale impongono una rapida e profonda riflessione strategica. Il CNDCEC, con l’Informativa n. 5/2026 e la successiva Informativa n. 70/2026, ha profondamente modificato le “Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 del DLgs. 139/2005”. L’innovazione più dirompente riguarda i criteri per valutare la “prevalenza” del fatturato professionale rispetto a quello della società di servizi (CED) di cui il professionista sia socio e amministratore.

Mentre, fino al 2025, l’incompatibilità era evitata qualora la quota di fatturato della società di servizi fosse inferiore al 50% dell’intero fatturato nell’arco di 5 anni, dal 2026 la soglia di tolleranza crolla drasticamente al 20%, da calcolarsi sulla base della media dell’ultimo triennio.

Inoltre, il CNDCEC ha chiarito, senza margini di dubbio, il criterio di calcolo matematico: il limite del 20% non va rapportato al solo fatturato professionale, bensì alla media del fatturato complessivo imputabile al professionista, inteso come la somma del fatturato professionale (individuale, da studio associato o STP) e della quota di fatturato della società di servizi a lui riferibile in base agli utili. È del tutto evidente che questa nuova interpretazione comporterà la potenziale incompatibilità per innumerevoli professionisti che storicamente hanno gestito la contabilità e i servizi ausiliari per la clientela tramite il proprio CED. Sebbene sia previsto un regime transitorio che condurrà all’applicazione a pieno regime della norma a partire dalle autocertificazioni del 2029, il conto alla rovescia per la riorganizzazione è già iniziato.

Di fronte al rischio di incompatibilità, la soluzione fisiologica e strategica risiede invece nell’evoluzione del modello organizzativo: la trasformazione della società di servizi in una Società tra Professionisti (STP) costituita ai sensi dell’art. 10, Legge n. 183/2011. Trasformando l’oggetto sociale del CED in via esclusiva verso l’attività professionale e garantendo la prevalenza dei soci professionisti (almeno i 2/3), la struttura societaria muta la propria pelle. Non è più un ente commerciale “ausiliario”, ma diviene il soggetto stesso che esercita la professione, assorbendo al suo interno tanto l’elaborazione dei dati quanto la consulenza, eliminando alla radice la questione dell’incompatibilità.

È bene osservare che la trasformazione in questione è disciplinata dall’art. 170, TUIR, e non dal nuovo art. 177-bis. Infatti, al pari di quanto previsto per le società commerciali ordinarie, anche le STP producono reddito d’impresa. Sul punto, come chiarito in più occasioni dall’Agenzia delle Entrate, anche le STP costituite sotto forma di società commerciali (S.r.l., S.p.A., S.n.c., S.a.s.) non costituiscono un genere fiscale autonomo, ma ricadono nella disciplina del modello societario prescelto, producendo a loro volta reddito d’impresa. Poiché la trasformazione da CED S.r.l. a STP S.r.l. non comporta alcun salto o mutamento della categoria reddituale (si resta nell’alveo del reddito d’impresa), l’operazione si qualifica fiscalmente come una trasformazione omogenea, la cui neutralità è pienamente garantita dalla disciplina generale dell’art. 170, TUIR.

Il nuovo art. 177-bis, TUIR, è stato infatti introdotto dal Legislatore per sanare una lacuna specifica: garantire la neutralità fiscale in quelle operazioni in cui vi è un passaggio di beni da una sfera produttiva di reddito di lavoro autonomo a una di reddito d’impresa (o viceversa). Per quanto riguarda le trasformazioni, l’art. 177-bis, comma 2, lett. c), elenca tassativamente i soggetti ammessi a tale regime agevolativo: trasformazioni di STP in altre STP (o società semplici professionali), nonché le trasformazioni di associazioni professionali o società semplici in STP. È appena il caso di osservare, infine, che l’alternativa di trasformare il “Ced” in studio associato non consentirebbe di fruire della neutralità fiscale di cui all’art. 177-bis, TUIR, posto che il soggetto di partenza non rientra tra quelli “ordinistici” che il Legislatore intende agevolare con la neutralità fiscale. E nello stesso tempo non si rientrerebbe nemmeno nell’ambito dell’art. 170, TUIR, poiché l’ente “trasformato” non rientra tra le società commerciali.

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