Iperammortamento con obbligo di certificazione contabile

L’iperammortamento 2026–2028 segue la procedura del modello Transizione 5.0, con il GSE al centro dei controlli e tre comunicazioni obbligatorie (preventiva, conferma e completamento), con possibile aggiunta di una quarta annuale. La novità principale è l’obbligo generalizzato di certificazione contabile degli investimenti, senza contributi a copertura dei costi.

L’iter di accesso all’iperammortamento 2026-2028, come delineato dall’ultima bozza di decreto interministeriale alla firma dei Ministri Urso e Giorgetti, ricalca in gran parte la procedura collaudata per il credito d’imposta Transizione 5.0. 

Centrale è il ruolo del GSE, soggetto a cui sono deputati i controlli sulla spettanza dell’agevolazione e a cui l’impresa interessata deve trasmettere:  

  • una o più comunicazioni preventive per ogni struttura produttiva interessata dagli investimenti (comunicazione preventiva); 
  • entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito positivo da parte del GSE (la procedura Transizione 5.0 imponeva, invece, un termine di 30 giorni), una o più comunicazioni di conferma attestanti il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni o, in caso di leasing, la sottoscrizione del contratto e la trasmissione dell’ordine di acquisto al fornitore da parte del concedente (comunicazione di conferma); 
  • al termine degli investimenti, e comunque entro il 15 novembre 2028, una o più comunicazioni di completamento, corredate dalle attestazioni e dalla documentazione necessaria (comunicazione di completamento). 

Allo studio dei Ministeri vi è la possibilità di richiedere alle imprese una quarta comunicazione a ulteriore conferma degli investimenti, da trasmettere al termine di ogni anno. 

In tema di oneri documentali, nella versione 2026-2028 dell’iperammortamento fa il suo esordio l’obbligo generalizzato di certificazione contabile degli investimenti. 

Anche l’ultima bozza di decreto attuativo prevede, infatti, la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate ex lege, da un revisore legale iscritto alla sezione A dell’Albo ex D.Lgs. n. 39/2010, attestante: 

  • l’effettivo sostenimento dei costi ammissibili; 
  • la corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. 

L’obbligo è universale, in quanto prescinde dall’ammontare e tipologia dell’investimento e dalla dimensione d’impresa. 

A differenza di quanto prevedeva la disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, non è attualmente contemplato, nella bozza di d.m., alcun contributo a totale o parziale compensazione delle spese di certificazione contabile. 

L’adempimento è stato introdotto anche per il nuovo credito d’imposta Transizione 4.0 destinato alle imprese per la produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura dall’art. 1, commi da 454 a 459, Legge n. 199/2025, garantendo, però, alle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, il riconoscimento delle spese sostenute per adempiere all’obbligo fino a 5.000 euro

L’obbligo generalizzato di certificazione contabile previsto nella bozza di D.M. dell’iperammortamento, con assenza di ristoro della spesa sostenuta per le imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti e/o per le PMI, rischia di tradursi in un ulteriore costo procedurale, che comprometterebbe i benefici da iperammortamento soprattutto su investimenti modesti. 

Il costo della certificazione contabile si sommerebbe, infatti, a quello di gestione della procedura, con le 3 (o 4) comunicazioni al GSE, e della perizia tecnica asseverata che, nell’ultima bozza di Decreto Interministeriale, risulterebbe obbligatoria anche per beni, sia materiali, sia immateriali, di costo unitario non superiore a 300 mila euro. 

Nel caso, ad esempio, di un investimento in un bene di costo unitario pari a 20.000 euro effettuato da un soggetto IRES, il risparmio fiscale derivante dall’iperammortamento ammonta a 8.640 euro (20.000 x 180% x 24%), da cui dedurre tutti i costi procedurali sopra descritti.

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