Introduzione
In questi ultimi anni sono state riformate le 2 normative che vanno a disciplinare il mondo del Terzo settore e quello degli enti sportivi, e che trovano i loro principali “codici” rispettivamente nel D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel D.Lgs. n. 36/2021. Queste trovano un punto di contatto nella previsione contenuta all’interno dell’art. 5, CTS, che, nell’elencare le attività di interesse generale da esercitare prevalentemente da parte degli ETS, inserisce anche la seguente:
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
La mancata previsione, all’interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di una sezione apposita per le ASD, quali quelle delle Organizzazioni di Volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale, fa sì che non sia avvenuta la trasmigrazione automatica di tutte le ASD all’interno del RUNTS, come avvenuto per le OdV e APS. Questa situazione avrebbe di fatto svuotato di significato il RASD. Rimane tuttavia la possibilità per l’ente sportivo dilettantistico di valutare l’iscrizione ad entrambi i registri.
La ASD – ETS: ambito dell’attività
Una ASD, quindi, non è obbligata ad assumere la qualifica di ETS, ed alcune, invero, non lo potranno fare perché non soddisfano i requisiti di cui all’art. 4, CTS (è il caso, ad esempio, di una ASD sottoposta a direzione e coordinamento di un’amministrazione pubblica perché le viene riservata la nomina di tutti i membri del consiglio direttivo). A questo punto si tratta di capire quando invece vi possa essere una scelta di opportunità.
Innanzitutto, l’ente con doppia iscrizione sia al RUNTS che al RASD (condizione imprescindibile per poter essere qualificati come ente sportivo dilettantistico ed ente del Terzo settore) non sarà tenuto a svolgere prevalentemente l’attività sportiva dilettantistica, ma potrà esercitare, anche in misura prevalente, le altre attività “di interesse generale” elencate dall’art. 5, CTS. Ad esempio, attività di assistenza sociale, cultura, educazione e formazione professionale, integrazione e inclusione sociale o di natura ricreativa o aggregativa, come previste alle lett. a), d), i), l, r), v) dell’art. 5. Poniamo il caso che vengano effettuate iniziative collaterali alla pratica dello sport, come quelle di sostegno ai compiti delle vacanze, laboratori culturali o teatrali, eventi ludici per i genitori o parenti.
La casistica è quindi quella del sodalizio sportivo, già iscritto al RASD, che decide di acquisire anche la qualifica di ente del Terzo settore, dal momento che esercita come attività di interesse generale “l’organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica”, ma interessato a svolgere altre attività di interesse generale. Già la corposa circolare n. 18/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di riconoscere, quantomeno nella prassi, questa ipotesi. Successivamente, l’art. 38 del Decreto di Riforma dello Sport prevede:
«1-bis. L’area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli artt. 6 e 7, inclusi gli enti del Terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
1-ter. Agli enti del Terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata.».
Viene riconosciuta la prevalenza della normativa del CTS rispetto a quella sullo sport, da applicare solo in riferimento all’attività sportiva esercitata.
Si può verificare anche il caso contrario, ovvero quello dell’ETS che eserciti come attività di interesse generale (anche) l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e quindi chieda l’iscrizione al RASD.
La ASD – APS
La scelta della sezione per la ASD che faccia richiesta di riconoscimento ETS può essere circoscritta a 2 alternative:
- l’Associazione di Promozione Sociale; o
- l’altro ente del Terzo settore (la categoria residuale).
Assumere la qualifica di APS è la scelta che conviene maggiormente, per le ASD interessate ad iscriversi al RUNTS, pur avendo dei punti in comune con l’ETS “generico”.
I requisiti per ottenere la qualifica di APS sono i seguenti (artt. 35 e 36, CTS):
- avere come associati almeno 7 persone fisiche;
- avvalersi prevalentemente dell’apporto di volontari (tra i propri associati);
- svolgere le attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in misura non superiore al 50% dei volontari attivi o al 20% degli associati.
La previsione dell’attività in favore dei propri associati o dei loro familiari ben si concilia con quelle attività collaterali culturali o ricreative che sopra citavamo.
In merito alle limitazioni sulla forza lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già avuto modo di chiarire che:
- il numero dei volontari va determinato “per teste” ricomprendendo solo quelli non occasionali (ovvero quelli iscritti nell’apposito registro);
- per lavoratori retribuiti si intendono i dipendenti, i parasubordinati (co.co.co.), ma anche gli autonomi che collaborano stabilmente (istruttori a partita IVA).
Ricordiamo che rimane fermo il principio di incompatibilità tra le figure di lavoratore e volontario.
Sulla necessità di avere lavoratori sportivi ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale, ovvero lo sport dilettantistico, nulla quaestio.
Come tutti gli ETS, poi, saranno da rispettare gli ulteriori parametri sui dipendenti contenuti all’art. 16, CTS:
- il minimo retributivo: i lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL nazionali territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentate;
- principio di equità: la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti del medesimo ente non può essere superiore al rapporto 1 a 8 (1 a 12 in caso di comprovate esigenze), da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
Per completezza, si ricorda che sussiste un limite, già vigente anche nella normativa sullo sport, per cui si dispone che laddove siano erogati compensi o retribuzioni che superano del 40% quelli previsti da medesime mansioni e qualifiche dai CCNL, si presume una distribuzione indiretta di utili, vietata.
Il regime fiscale delle ASD – APS
Come anche precisato dalla circolare n. 18/E/2018: «il Legislatore, in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono il settore dello sport dilettantistico non lucrativo, ha inteso conservare per gli enti operanti in tale settore (associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro di cui all’art. 90 della Legge n. 289 del 2002) le agevolazioni fiscali per esse esistenti.
In sostanza, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro potranno scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del Terzo settore, in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative.».
Con la piena operatività della disciplina fiscale del Terzo settore, contenuta nel Titolo X del CTS, a partire dal 1° gennaio 2026, le ASD – APS non potranno pertanto più:
- operare la decommercializzazione delle attività a fronte di corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, TUIR;
- usare il regime della Legge n. 398/1991, ovvero il principale strumento di forfettizzazione fiscale sia ai fin dei redditi che dell’IVA e che rimane applicabile solo per mondo sportivo dilettantistico non ETS;
ma potranno far valere le norme peculiari previste per loro agli artt. 85 e 86, CTS.
La decommercializzazione dei corrispettivi
L’art. 85, in particolare, prevede una disposizione analoga a quella di cui all’art. 148, nei seguenti termini: «Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera m).».
Si tratta quindi di prestazioni di norma considerate commerciali (a corrispettivo), ma che beneficiano dell’esclusione dalle imposte sul reddito quando rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso soggetti “qualificati”.
Andiamo tuttavia a confrontare la platea di questi soggetti “qualificati” coinvolti nelle 2 norme come destinatari della attività del sodalizio.
L’art. 148 parla di:
- iscritti, associati o partecipanti;
- altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;
- i rispettivi associati o partecipanti e i tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Il CTS si riferisce a:
- iscritti, propri associati e familiari conviventi degli stessi;
- altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;
- i rispettivi associati o iscritti e i tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Per la ASD – APS, quindi, l’applicazione dell’art. 85 presenta un aspetto positivo, ovvero l’estensione dell’esclusione dall’imposta delle operazioni a corrispettivo verso i familiari conviventi di iscritti e associati (non prevista dal TUIR) e, di contro, un aspetto negativo, per effetto della limitazione sugli enti non persone fisiche destinatari delle operazioni, che nel CTS è circoscritto ad altre APS e non genericamente ad “altre associazioni”.
Si ricorda che per “iscritti” si intendono colori che hanno sottoscritto un tesseramento all’organizzazione nazionale alla quale la ASD – APS è affiliata, ma non sono anche associati, e quindi privi del diritto di voto e di partecipazione. Qui il tema che si pone è quello del sodalizio affiliato a una FSN piuttosto che a una DSA, che non sono APS e che quindi non potrebbe decommercializzare i corrispettivi specifici per attività sportive istituzionali rese nei confronti dei tesserati della Federazione. Il problema non si pone invece per le affiliazioni agli enti di promozione sportiva, di norma APS.
A corollario di questo punto, si ricorda che l’art. 149, TUIR, in tema di perdita della qualifica di ente non commerciale, prevede per le ASD la possibilità di conservare la qualifica di ente non commerciale e i relativi benefici anche qualora le entrate di natura commerciale superino quelle istituzionali (comma 4). Le ASD – APS però, non potranno più fare riferimento a quell’articolo, e dovranno dimostrare la non commercialità con il complicato calcolo di cui all’art. 79, CTS, fatte salve le previsioni di non commercialità specifiche per le APS di cui all’art. 85.
Il regime della Legge n. 398/1991
In merito all’impossibilità di applicare la forfettizzazione fiscale di cui alla Legge n. 398/1991, a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 riservato solo alle attività sportive dilettantistiche esercitate da sodalizi che rimangono al di fuori dell’ambito del Terzo settore, si ricorda che all’interno di tale regime:
- il reddito riferito alle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali (sponsorizzazione, pubblicità, ecc.) è determinato forfettariamente sul 3% dei relativi ricavi;
- l’IVA sulle medesime attività commerciali è versata in misura forfettaria sul 50% dell’IVA delle fatture di vendita (salvo casi particolari);
- il tetto dei ricavi delle attività commerciali oltre il quale non si può più optare per il regime è di 400.000 euro annui.
Con l’ingresso nel RUNTS, la ASD – APS deve rinunciare a questo regime ma può optare per quello forfettario disposto dall’art. 86 CTS, che presenta alcuni punti di contatto.
In sintesi, gli enti in 398:
- determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti per attività commerciali svolte un coefficiente di redditività pari al 3%;
- sono esonerati dall’IVA, ovvero non addebitano l’imposta in rivalsa e non esercitano la detrazione per l’IVA sulle fatture ricevute, c’è esonero anche dalla certificazione dei corrispettivi;
- il tetto dei ricavi delle attività commerciali oltre il quale non possono più optare per il regime è di 85.000 euro annui.
Il regime del CTS ai fini IVA ricalca in buona sostanza quello “forfettario” delle piccole partite IVA, dal momento che recentemente e stato adeguato, in diminuzione, il plafond dei ricavi allo stesso limite da questo previsto, in un’ottica di armonizzazione unionale.
Confrontando le 2 disposizioni, pertanto, balza all’occhio la misura decisamente inferiore del tetto massimo di ricavi del regime del Terzo settore. Per i sodalizi che percepiscono entrate commerciali superiori, si può applicare il regime opzionale previsto in generale per gli ETS all’art. 80 e che prevede coefficienti di forfettizzazione di reddito più alti (e nessuna semplificazione o forfetizzazione ai fini dell’IVA):
«a) attività di prestazioni di servizi:
1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7%;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10%;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17%;
b) altre attività:
1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5%;
2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7%;
3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14%.».
Inoltre, nel regime art. 86 non viene applicata l’IVA e quindi non viene incassato il relativo importo pari alla metà dell’imposta (la parte non versata all’Erario).
Di seguito alcuni schemi di confronto tra le normative fiscali, con variazioni del parametro dei ricavi.
| Voce | ASD (398/1991) | ASD – APS (art. 86) | ASD – ETS (art. 80) |
| Ricavo commerciale | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Imponibile fiscale | 2.550 | 2.550 | 5.950 (1) |
| IRES (24%) | 612 | 612 | 1.428 |
| IRAP (3,9%) (2) | 99 | 99 | 232 |
| Netto | 84.289 | 84.289 | 83.340 |
| IVA | 18.700 | 0 | 18.700 |
| IVA da versare | 9.350 | 0 | 18.700 |
| Netto | 93.639 | 84.289 | 83.340 (3) |
| (1) attività di prestazione servizi; (2) riferita solo ai ricavi e non a interessi passivi, retribuzioni, ecc.; (3) i valori “netti” di cui sopra variano a seconda della possibilità di detrarre dell’IVA sugli acquisti commerciali per la ASD – ETS che non applica l’art. 86. | |||
| Voce | ASD (398/1991) | ASD – APS (art. 86) non applicabile | ASD – ETS (art. 80) |
| Ricavo commerciale | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Imponibile fiscale | 12.000 | – | 43.100 (1) |
| IRES (24%) | 2.880 | – | 10.344 |
| IRAP (3,9%) (2) | 468 | – | 1.681 |
| Netto | 396.652 | – | 387.975 |
| IVA | 88.000 | – | 88.000 |
| IVA da versare | 44.000 | – | 88.000 |
| Netto | 440.652 | – | 387.975 (3) |
| (1) attività di prestazione servizi; (2) riferita solo ai ricavi e non a interessi passivi, retribuzioni, ecc.; (3) i valori “netti” di cui sopra variano a seconda della possibilità di detrarre dell’IVA sugli acquisti commerciali per la ASD – ETS che non applica l’art. 86. | |||
| Voce | ASD (398/1991) non applicabile | ASD – APS (art. 86) non applicabile | ASD – ETS (art. 80) |
| Ricavo commerciale | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Imponibile fiscale | 500.000 | – | 60.100 (1) |
| IRES (24%) | 120.000 | – | 14.424 |
| IRAP (3,9%) (2) | 19.500 | – | 2.344 |
| Netto | 360.500 | – | 483.232 |
| IVA | 110.000 | – | 110.000 |
| IVA da versare | 110.000 | – | 110.000 |
| Netto | 360.500 | – | 483.232 (3) |
| (1) attività di prestazione servizi; (2) riferita solo ai ricavi e non a interessi passivi, retribuzioni, ecc.; (3) i valori “netti” di cui sopra variano a seconda della possibilità di detrarre dell’IVA sugli acquisti commerciali per la ASD – ETS che non applica l’art. 86. | |||
Guardando ai valori netti, fintanto che si rimane nell’ambito della Legge n. 398/1991, questa risulta sempre conveniente, quand’anche solo per l’IVA incassata per la parte da non restituire all’erario.
Al superamento della soglia di ricavi della Legge n. 398/1991, la forfetizzazione dell’art. 80 permette un importante risparmio.
Una medesima conclusione va fatta per la ASD che consegue ricavi inferiori alla soglia della Legge n. 398/1991, ma la cui attività esercitata non è tra le discipline sportive riconosciute, come ad esempio per lo yoga, il pilates o il bodybuilding. Non potendo optare per la legge agevolativa, sicuramente conviene entrare nel mondo ETS per applicare i regimi fiscali di cui agli artt. 80 o potendo 86. L’unica mitigazione per chi rimane fuori è la possibilità, nei limiti parametrici richiesti (quelli previsti per la contabilità semplificata), del regime forfettario di cui all’art. 145, TUIR, che ad ogni modo prevede dei coefficienti di molto superiori all’art. 80, CTS.
Un’ultima chiosa sulle norme fiscali: per gli enti con esercizio a cavallo d’anno, ad esempio 01/07 – 30/06, la decorrenza delle nuove disposizioni fiscali (e quindi l’abbandono di quelle precedenti) si determina a una data successiva al 1° gennaio 2026, entrando in vigore dal periodo d’imposta che inizia in data successiva al 31 dicembre 2025.
Altre opportunità e considerazioni
Evasa l’analisi sulla partita delle imposte dirette, ora mettiamo sul tavolo altre considerazioni che possono incidere sulla scelta per una ASD di entrare o meno nel mondo del Terzo settore.
Rapporti con la Pubblica amministrazione
L’art. 4 della Legge delega di Riforma del Terzo settore prevede che le associazioni che: «si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici» devono iscriversi al RUNTS.
Questo significa che la PA potrebbe subordinare l’erogazione di contributi a tale iscrizione.
Inoltre, bisogna prendere in considerazione quanto contenuto al Titolo VII, CTS, ove vengono aperte le porte al coinvolgimento degli ETS nei percorsi di co-programmazione e co-progettazione con le PA, le cui procedure avvengono in deroga al codice degli appalti.
Da ultimo, solo le APS (e le OdV) possono stipulare convenzioni con la PA, che siano finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Benefici sui donatori
La persona fisica che destina erogazioni liberali a un ETS può detrarre dalle imposte il 30% di quanto versato o in alternativa dedurre l’importo dal proprio reddito, fino a un limite del 10%. Per i donatori enti giuridici, è valida solo la deduzione dal reddito.
Si tratta di una previsione più conveniente rispetto alla detrazione del 19% prevista dal TUIR per le erogazioni, non superiori a 1.500 euro, in favore delle ASD.
Serve ricordare, inoltre, che per i redditi medio-alti dal 2025 è stato effettuato un riordino delle detrazioni che può ridurre l’importo agevolato (non sono toccate le deduzioni).
Riconoscimento della personalità giuridica
Su questo tema non sussistono differenze dal momento che in entrambe le normative sono previste delle semplificazioni pressoché identiche ai fini del procedimento semplificato di acquisizione della personalità giuridica.
La normativa del Terzo settore, quindi per tutti gli ETS comprese le APS, descrive l’iter all’art. 22, CTS.
La normativa sullo sport invece ne dispone all’interno dell’art. 14, D.Lgs. n. 39/2021.
Unica differenza di riguardo è il patrimonio minimo necessario da garantire, che per le ASD ETS è pari a 15.000, in luogo dei 10.000 per le ASD fuori dal RUNTS.
Utilizzo della sede
Anche in questo caso sia l’art. 7-bis, D.Lgs. n. 36/2021 (opportunamente aggiunto in sede di correttivo sulla Riforma dello sport), che l’art. 71, CTS, prevedono che:
- le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche;
- le sedi e i locali degli enti del Terzo settore
in cui si svolgono le relative attività statutarie/istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Quindi non sono presenti situazioni più o meno favorevoli per la ASD che debba decidere se diventare anche ETS.
I controlli
Per le ASD – APS, ai controlli tipici, condotti da Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro e SIAE, si aggiungeranno i controlli a cadenza triennale disposti dal CTS le cui modalità attuative sono state di recente determinate in un decreto del MLPS (argomento trattato in un articolo recente su questa Rivista) e che possono essere condotti da soggetti diversi: Uffici del RUNTS, reti associative nazionali (RAN), centri di servizio per il volontariato (CSV), anche a mezzo di collaboratori esterni.
Diventare ETS, quindi, significa entrare in un ambiente con un sistema di vigilanza più codificato e a cadenza, almeno teoricamente, rigorosa.
Altre imposte indirette
Il perimetro di esenzione dall’imposta di bollo e quello di assolvimento in misura fissa dell’imposta di registro sono sicuramente più ampi per le ASD iscritte al RUNTS.
Sono da mettere a confronto, per quanto riguarda l’imposta di bollo, l’art. 32 dell’Allegato 3, Decreto n. 123/2025 con l’art. 82, comma 5, CTS.
Per l’imposta di registro, i riferimenti sono l’art. 12, D.Lgs. n. 36/2021 e l’art. 82, commi 3 e 4, CTS.
Una differenza da sottolineare riguarda la previsione dell’imposta fissa di registro (oltre che ipotecaria e catastale) sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili per gli ETS. Infatti, per i sodalizi sportivi che non hanno qualifica di Ets non esistono agevolazioni in tal senso.
Spese di sponsorizzazione
In merito alla previsione prima contenuta al comma 8 dell’art. 90, Legge n. 289/2002, ora traslata all’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 36/2021, ovvero la qualificazione ex lege come pubblicitarie delle spese sostenute dello sponsor fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro nell’ambito dei rapporti di sponsorizzazione, non ci sono analoghe previsioni all’interno del CTS, ma riteniamo che essa rimanga valida anche per le ASD che prendano la qualifica di ETS, dal momento che va ad agevolare non il sodalizio quanto il soggetto – impresa – che sostiene le spese.
Il lavoro sportivo e il volontariato
Un elemento critico che va a impattare pesantemente sulla scelta della doppia qualifica del sodalizio è quello inerente al lavoro sportivo e al volontariato. Trattiamo solo sommariamente i temi, focalizzandoci su alcune problematiche, per esigenze di brevità.
Dato per scontato che le regole speciali del lavoro sportivo saranno applicabili anche alle ASD che si qualifichino come APS – ETS, stante la prevalenza delle disposizioni relative all’esercizio dell’attività sportiva sancita dal D.Lgs. n. 36/2021, diventa difficile per una APS rispettare i parametri già visti dell’art. 36, CTS: «assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo […], in misura non superiore al 50% dei volontari attivi o al 20% degli associati» e di conseguenza legittimamente decommercializzare i corrispettivi specifici degli associati, dato che si dovrebbero limitare fortemente le figure dei lavoratori sportivi in forza al sodalizio.
Per l’ente con doppia qualifica risulterà altresì importante evitare la confusione di incarichi e ruoli tra mansioni sportive e altre attività di interesse generale, inquadrando correttamente le risorse umane dedite in maniera promiscua a entrambi gli ambiti.
La figura del volontario, poi, ha connotazioni diverse nel mondo sportivo rispetto a quello del Terzo settore. Nello sport le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti (art. 29, D.Lgs. n. 36/2021), mentre nel Terzo settore si tratta di attività personale, spontanea e gratuita, mai retribuita. Diversi anche il tetto all’ammontare dei rimborsi spese forfettari: 150 euro al mese per gli ETS, 400 euro al mese per le ASD, in occasioni di manifestazioni sportive. La prevalenza della disciplina del Terzo settore attribuita da parte del Legislatore non viene in questo caso espressamente prevista e ciò costituisce un esempio di mancata armonizzazione tra le 2 discipline.
