L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 5/E/2026, ha finalmente chiarito che i contributi previdenziali rimasti a carico del lavoratore dipendente sono deducibili dalla retribuzione convenzionale.
La questione risultava controversa, in quanto va ricordato che l’art. 51, comma 8-bis, TUIR, stabilisce che la retribuzione convenzionale va utilizzata “in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8” e quindi anche in deroga al comma 2, a mente del quale i contributi previdenziali risultano deducibili.
Ciò nonostante, la risposta a interrogazione parlamentare n. 7-01021/2001 aveva chiarito che i contributi costituirebbero comunque oneri deducibili dal reddito complessivo del contribuente ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), TUIR. Di conseguenza, il datore di lavoro italiano può riconoscere in deduzione tali contributi già in adempimento dei propri obblighi di sostituzione di imposta.
Sul tema, tuttavia, non era mai intervenuto un chiarimento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria. La circolare n. 17/E/2015, par. 4.7, aveva, infatti, chiarito che «non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge» ma il chiarimento riguardava situazioni ove i redditi venivano dichiarati in via ordinaria, senza l’utilizzo delle retribuzioni convenzionali.
La Cassazione, con sentenza n. 17747/2024, ha sancito la deducibilità dei contributi previdenziali anche dalla retribuzione convenzionale. Viene, infatti, osservato che, sebbene per il tenore letterale dell’art. 51, comma 8-bis, TUIR, i contributi previdenziali di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), non siano deducibili dal reddito convenzionale, tale deduzione è comunque ammessa ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), TUIR.
Di conseguenza, la deduzione avviene come onere deducibile. La sentenza è stata richiamata nella recente risposta a interpello dove si fa riferimento, ai fini della deduzione, al quadro E, rigo E21, del Modello 730.
Il chiarimento è oltremodo interessante, ma lascia aperte 2 questioni. La prima, è se sia ammesso lo scomputo dei contributi direttamente in busta paga. Ovviamente, la questione interessa il datore italiano che distacca a lungo termine il dipendente all’estero. L’ipotesi, infatti, non può riguardare il caso, tutt’altro che infrequente, del dipendente che si reca all’estero e viene assunto direttamente da un datore di lavoro non residente in Italia.
Su quest’ultimo aspetto, la recente risposta, in linea con la Cassazione citata in precedenza, pur non negando la possibilità di scomputo della deduzione per contributi in busta paga, non la prevede puntualmente. La soluzione continua, tuttavia, a trovare conforto nella risposta a interrogazione parlamentare di 25 anni fa.
A ogni buon conto, se il datore di lavoro estero opera delle ritenute senza tener conto dei contributi, il contribuente potrà recuperare gli oneri in sede dichiarativa nei quadri E del modello 730 o RP del modello Redditi.
Un secondo profilo di criticità, inoltre, attiene al conteggio del credito a fronte delle imposte assolte all’estero in via definitiva. Si deve, infatti, ricordare che il D.L. n. 223/2006, all’art. 30, ha previsto che «le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d’imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell’articolo 51 del medesimo testo unico».
In sostanza, poiché la retribuzione convenzionale determina un concorso parziale del reddito di lavoro alla base imponibile, anche il credito per le imposte estere deve essere ragguagliato. Ad esempio, supponiamo che il reddito effettivo di lavoro dipendente sia pari a 100 e che la retribuzione convenzionale ammonti a 80.
Poiché il reddito concorre a tassazione solo per l’80% del suo ammontare, anche il credito per le imposte deve subire analoga riduzione.
In questo contesto si inserisce la deducibilità dei contributi che ipotizziamo essere pari a 10. In linea di massima, dichiarare 80 nel quadro C e inserire un onere deducibile di 10 equivale a dichiarare un reddito di lavoro di 70. L’IRPEF lorda non muta.
Diverso, però, è l’effetto sulle imposte estere scomputabili. Se i contributi entrano nel quadro E del 730, oppure nel quadro RP del mod. Redditi, l’imposta è recuperabile nei limiti del 80%. Diversamente, se il reddito complessivo convenzionale è di 70 (ossia al netto dei contributi che vengono direttamente decurtati dall’imponibile dichiarato nel quadro C) il credito estero risulterà deducibile per il 77,78%. In questo caso, la proporzione viene determinata come 70 (importo convenzionale già decurtato dei contributi) / 90 (retribuzione effettiva già decurtata dei contributi).
Infatti, inserendo i contributi tra gli oneri, in entrambi i casi, il reddito complessivo determinato in modo analitico risulterebbe pari a 90. La retribuzione convenzionale inciderebbe per i 7/9. Invero il conteggio operato potrebbe essere messo ulteriormente in discussione in quanto non si può escludere che, alla luce della circolare n. 17/E/2015, la retribuzione effettiva sia sempre computata al netto dei contributi.
In questo caso, l’incidenza della convenzionale risulterebbe pari a 8/9 (80/90) o 7/9 (70/90) a seconda dei casi.
