A seguito dell’introduzione del regime transfrontaliero di franchigia IVA, a opera del D.Lgs. n. 180/2014, con decorrenza 1° gennaio 2015, sono da subito emerse criticità applicative con riferimento ai soggetti passivi nazionali che già applicavano il regime forfettario nazionale di cui alla Legge n. 190/2014, atteso che gli stessi potrebbero ulteriormente verificare l’applicazione del nuovo regime transfrontaliero in relazione alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’UE. Sul punto, è bene considerare che il regime di franchigia nella Direttiva IVA si articola su 2 livelli (quello nazionale e quello transfrontaliero) e che, pertanto, il soggetto passivo può optare (se previsto dal proprio Stato di stabilimento) per l’adozione di entrambi i regimi o, al contrario, scegliere quello che tra i 2 più si adatta alle esigenze della propria attività.
Inoltre, per effetto delle modifiche che il citato D.Lgs. n. 180/2014 ha apportato alla disciplina del regime forfettario nazionale (in particolare ai commi 57, lett. b), e 59 dell’art. 1, Legge n. 190/2014), viene previsto che i soggetti stabiliti in un altro Stato membro della UE devono applicare il regime di franchigia secondo quanto previsto dal Titolo V-ter del Decreto IVA. Ciò significa che per tali soggetti si verifica una sorta di “frattura” tra la disciplina prevista ai fini reddituali (che segue le regole del forfettario nazionale) e quelle IVA che si rifanno invece al regime transfrontaliero in franchigia.
Dal 1° gennaio 2025, il regime forfetario nazionale è pertanto riservato:
- ai soggetti passivi stabiliti in Italia che operano in ambito nazionale;
- ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo;
- ai soli fini dell’imposizione diretta, ai soggetti stabiliti in altro Stato UE che producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo (mentre come detto ai fini IVA seguono le regole previste dal Titolo V-ter del Decreto IVA).
Il forfettario nazionale che intenda, quindi, operare anche in uno o più Stati UE in regime di franchigia deve, pertanto, monitorare il raggiungimento delle soglie annue previste sia a livello nazionale che unionale, tenendo conto dei diversi criteri previsti dalle rispettive discipline, nazionale e transfrontaliera dovendo quindi verificare in simultanea:
- il superamento della soglia di volume d’affari annuo fissata da ciascun Stato UE di esenzione (limite da verificare con i rispetti Stati UE di esenzione);
- il superamento della soglia di volume d’affari annuo di 100.000 euro a livello unionale, tenendo in considerazione l’ammontare delle operazioni effettuate;
- il superamento delle soglie nazionali annue di 85.000 e 100.000 euro di ricavi e compensi incassati.
Si tenga presente che nel regime forfettario nazionale la verifica delle soglie, di cui al precedente punto 3, deve tenere conto anche degli importi incassati all’estero e quindi anche di quelli conseguiti in altri Stati UE di esenzione.
Si tenga poi presente che ogni Stato UE prevede 2 distinte soglie settoriali: una per il settore edile e una per tutte le altre attività economiche; nel caso in cui una piccola impresa possa beneficiare di entrambe le soglie, le autorità fiscali dello Stato UE comunicheranno alla piccola impresa quale soglia utilizzare per l’anno solare in corso con la possibilità, alla fine di ogni anno, di rivalutare la soglia da utilizzare per l’anno successivo.
Con la circolare n. 13/E dello scorso 16 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate, al fine di chiarire tali concetti, fornisce 2 utili esemplificazioni che rendono ben chiare le valutazioni che deve porre in essere il soggetto passivo nazionale che, applicando il regime forfettario nazionale, intenda godere anche delle semplificazioni offerte dalla nuova disciplina recata dal Titolo V-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Esempio 1
Mario Rossi è soggetto passivo stabilito in Italia che già applica il regime forfetario e che sceglie di adottare il regime di franchigia transfrontaliero per vendere beni in uno Stato UE di esenzione che ha fissato una soglia nazionale di 80.000 euro.
Di seguito i dati:
- Incassi in Italia nel 2025: 59.000 euro;
- V.A. in Italia nel 2025: 50.000 euro;
- Incassi in Stato UE nel 2025: 35.000 euro;
- V.A. in Stato UE nel 2025: 39.000 euro.
Con riferimento alla verifica delle soglie previste tanto dalla disciplina del regime forfettario nazionale quanto quelle previste dal regime transfrontalieri in franchigia, Mario Rossi verifica che:
- si trova al di sotto sia della soglia di volume d’affari (80.000 euro) prevista dallo Stato UE per la permanenza nel regime di franchigia transfrontaliero avendo realizzato un V.A. di 50.000 euro sia della soglia (100.000 euro) di volume d’affari nell’UE avendo conseguito un V.A. di complessivi 89.000 euro (50.000+39.000);
- oltrepassa invece la soglia prevista per la permanenza nel regime forfetario nazionale (85.000 euro) avendo conseguito incassi per 94.000 euro (si ricorda che l’ammontare incassato nello Stato UE concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della verifica della soglia nazionale) ma non anche la soglia di 100.000 euro che determinerebbe la fuoriuscita dal regime forfettario nazionale dall’esercizio in corso e non solo da quello successivo.
A partire dal 1° gennaio 2026, pertanto, Mario Rossi:
- dovrà, a livello nazionale, abbandonare il regime forfetario nazionale e adottare il regime IVA ordinario;
- potrà continuare ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia per le operazioni effettuate nello Stato UE.
Esempio 2
Giuseppe Verdi è soggetto passivo stabilito in Italia che già applica il regime forfetario e che sceglie di adottare il regime di franchigia transfrontaliero per vendere beni in uno Stato UE di esenzione che ha fissato una soglia nazionale di 80.000 euro.
Di seguito i dati:
- Incassi in Italia nel 2025: 75.000 euro;
- V.A. in Italia nel 2025: 50.000 euro;
- Incassi in Stato UE nel 2025: 5.000 euro;
- V.A. in Stato UE nel 2025: 55.000 euro.
Nell’esempio in commento, invece, Giuseppe Verdi:
- rispetta la soglia di incassi fissata dal legislatore italiano per la permanenza nel regime forfetario (85.000 euro) avendo conseguito incassi per 80.000 euro (si ricorda che l’ammontare incassato nello Stato UE concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della verifica della soglia nazionale);
- rispetta la soglia di volume d’affari (80.000 euro) fissata dallo Stato UE per la permanenza nel regime di franchigia transfrontaliero;
- mentre non viene rispettata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’UE avendo conseguito un V.A. di complessivi 105.000 euro (50.000+55.000).
Assumendo che il superamento della soglia di V.A. di 100.000 euro nell’UE si sia verificato a seguito di operazione effettuata in data 20 settembre 2025, Giuseppe Verdi decade dal regime di franchigia transfrontaliero a partire da tale operazione.
Risultando tuttavia rispettata la soglia annua di 85.000 euro prevista per la permanenza nel regime forfetario nazionale, Giuseppe Verdi potrà continuare a operare in Italia applicando detto regime nel 2025 sino al momento in cui dovesse superare il limite stesso (con esclusione a partire dal 1° gennaio 2026) o il limite di 100.000 euro di incassi (con esclusione a partire dal momento stesso in cui tale soglia è superata).
