Le analisi informatizzate del rischio fiscale: attività centrali per la Guardia di Finanza

Le analisi di rischio costituiscono una funzione essenziale per il perseguimento degli obiettivi strategici della Guardia di Finanza. Grazie all’implementazione e al potenziamento delle stesse per effetto dei recenti interventi normativi, le Fiamme Gialle possono, infatti, massimizzare l’efficacia delle azioni di prevenzione e contrasto all’evasione e alla frode fiscale, nonché stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti. 

L’importanza e la funzione strategica delle analisi mirate di rischio fiscale per i reparti della Guardia di Finanza è stata oggetto di un recente intervento del generale Giancarlo Franzese (capo del III reparto operazioni, comando generale delle Fiamme Gialle) durante un evento organizzato dalla stampa specializzata.  

Il generale ha voluto precisare come il ruolo di queste particolari attività che stanno a monte della verifica fiscale vera e propria, sono state oggetto di un intervento di razionalizzazione e riordino grazie alle disposizioni contenute nell’art. 2, D.Lgs. n. 13/2024

Grazie a tale intervento normativo, ha ribadito Franzese, siamo oggi in presenza di un quadro normativo coerente e unitario, che consente azioni mirate ed efficaci, senza pregiudicare i diritti e le garanzie dei contribuenti, soprattutto in tema di trattamento dei dati personali. 

Il primo passo compiuto dopo l’entrata in vigore delle disposizioni sopra ricordate riguarda la sottoscrizione di un protocollo d’intesa in materia di analisi del rischio tra l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, che ha portato alla creazione dell’Unità Integrata Permanente di Analisi del Rischio (U.I.P.A.R.). 

Si tratta, in estrema sintesi, di una piattaforma di collaborazione permanente che riunisce esperti di entrambe le amministrazioni che è in grado di sviluppare attività mirate di analisi di rischio fiscale con l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati e una gestione più efficiente delle informazioni disponibili

L’unità in questione, ha precisato il generale, è un vero e proprio “centro di analisi” che si propone l’obiettivo di valorizzare appieno il patrimonio informativo disponibile, allo scopo di elaborare progettualità sempre più performanti, tramite una visione sui dati completa e dettagliata, in grado di indirizzare l’attività ispettiva verso soggetti connotati da significativi indici di pericolosità e, al contempo, da concrete prospettive di recupero erariale

È grazie alle attività sviluppate da questo centro di analisi che si sono potute avviare azioni mirate che hanno già consentito, ad esempio, di individuare i c.d. digital content creator, soggetti totalmente sconosciuti al Fisco, che risultano aver omesso la dichiarazione dei proventi derivanti da attività di commercio elettronico o con disponibilità finanziarie all’estero frutto, in tutto o in massima parte, di evasione fiscale. 

Si tratta di un’attività particolarmente importante per orientare l’azione dei Reparti del Corpo, specie avuto riguardo a contesti innovativi o caratterizzati da elevato tecnicismo, come quello della fiscalità delle cripto-attività, che formerà oggetto di specifiche iniziative di approfondimento. 

Con l’economia che si evolve in maniera sempre più rapida e sfruttando le innovazioni tecnologiche, anche le attività di contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali devono modificarsi e adattarsi ai continui cambiamenti. 

Le nuove analisi di rischio informatizzate con utilizzo di tecniche evolute, intelligenza artificiale compresa, consentono alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate di intercettare fenomeni che non si sarebbero mai potuti scoprire in assenza di tali strumenti

Nella sua relazione, il generale Franzese ha fatto espresso riferimento alle garanzie per i contribuenti rappresentate dal fatto che tali attività vengono poste in essere ponendo massima attenzione alle norme previste dal Codice della privacy. In realtà su tali aspetti è doveroso sottolineare che il regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che deve disciplinare proprio le concrete modalità di utilizzo delle nuove analisi di rischio e le limitazioni e le modalità di esercizio di alcuni diritti degli interessati, espressamente previsto dal comma 4 del già citato art. 2, D.Lgs. n. 13/2024non è stato ancora emanato

Si tratta di una lacuna molto grave, perché non sono affatto chiare le tutele per i contribuenti e i limiti a un utilizzo massiccio delle nuove analisi di rischio che lo stesso generale Franzese ha confermato essere già in corso, grazie anche alla nuova unità operativa a composizione mista denominata UIPAR. 

Area fiscale

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