Nella classica qualificazione del commercio elettronico, sussiste una convenzionale ripartizione tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto; distinzione che potrebbe sembrare del tutto superficiale, ma rappresenta la prima vera condizione per inquadrare l’oggetto dell’operazione e di conseguenza le regole applicabili.
Il commercio elettronico diretto può essere ricondotto al concetto di compravendite di beni immateriali digitali; ossia di “beni” che non necessitano di supporti fisici per essere oggetto di trasferimento, in quanto possono essere trasferiti mediate l’utilizzo del web. In altri termini, si è in presenza del c.d. commercio elettronico diretto qualora l’oggetto della transazione siano beni immateriali o digitalizzati e la medesima operazione commerciale, quale la cessione e la consegna, avviene per via telematica, attraverso, cioè, la fornitura in rete di prodotti virtuali (generalmente mediante download del bene immateriale – si pensi ad esempio ad un software ovvero e-book).
Tale inquadramento deriva dalla lettura della Direttiva 2006/112/CE, nonché dall’analisi del Regolamento (UE) 282/2011 del 15 marzo 2011, come modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) 1042/2013 del 7 ottobre 2013, valido a partire dal 1° gennaio 2015.
Ai fini fiscali, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 274/E/2008, il commercio elettronico diretto è, quindi, qualificabile come una prestazione di servizi e non una cessione di beni riconducibile, invece, al commercio elettronico indiretto.
Sotto il profilo sostanziale il Regolamento (UE) 282/2011, all’art. 7, individua le prestazioni di servizi che rientrano nel concetto di commercio elettronico diretto, in quanto resi tramite mezzi elettronici, quali:
- la fornitura di software e relativo aggiornamento;
- la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza;
- la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
- i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- i servizi automaticamente generati da un computer attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato online, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
- le offerte forfettarie di servizi internet (Internet services packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti online, ecc.);
- i servizi elencati nell’Allegato I allo stesso Regolamento 282/2011.
La medesima disposizione normativa – con riferimento all’art. 7 del Regolamento (UE) 282/2011 – individua anche le prestazioni di servizi che non sono rese tramite mezzi elettronici, quali:
- i servizi di radiodiffusione e di televisione;
- i servizi di telecomunicazione;
- i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
- i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi; il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste; i CD e le audiocassette; le video cassette e i DVD;
- i giochi su CD-ROM;
- i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
- i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
- i servizi di conservazione dei dati offline;
- i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
- i servizi di helpdesk telefonico;
- i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
- i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
- la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
- la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.
La differenza principale tra le due elencazioni di cui sopra è facilmente riscontrabile dalla lettura del comma 1 dell’art. 7 del Regolamento (UE) 282/2011, secondo cui «i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/UE, comprendono i servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la presentazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione».
In altri termini, quindi, i servizi resi tramite mezzi elettronici sono quelli in cui la componente umana è minima se non addirittura assente.
Sotto il profilo documentale, le operazioni riconducibili nella sfera del commercio elettronico, se effettuate nei confronti di soggetti privati, sono esonerate:
- sia dall’obbligo di fatturazione, fatta salva la possibilità di richiesta da parte del cliente ex art. 22, comma 1, n. 6, D.P.R. n. 633/1972;
- sia dall’obbligo di certificazione fiscale e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 10 maggio 2019.
Sotto il profilo della territorialità, i servizi elettronici resi a privati si considerano rilevanti ai fini IVA, ex art. 7-sexies, lett. f), D.P.R. n. 633/1972, nel luogo in cui il committente è stabilito o possiede il domicilio o la residenza abituale
