I codici TD17 e TD19 per il reverse charge “esterno”

L’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia – poste in essere da soggetti non residenti (ad eccezione di quelle rese per il tramite di una stabile organizzazione in Italia) – deve sempre essere assolta dal cessionario/committente, se soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge c.d. esterno.

A prevederlo è l’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, in recepimento della facoltà concessa agli Stati membri dall’art. 194, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE, che consiste nella possibilità di applicare il sistema dell’inversione contabile, in via generalizzata, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi italiani.

La citata norma prevede, inoltre, che l’obbligo di reverse charge si concretizza con l’applicazione:

  • della procedura di integrazione e di registrazione applicabile agli acquisti intracomunitari di beni, quando il cedente/prestatore non residente è stabilito in altro Stato membro; ovvero
  • della procedura di autofatturazione, quando il cedente/prestatore non residente è stabilito al di fuori della UE.

Al fine di adempiere all’obbligo comunicativo di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 (c.d. esterometro) per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, il cessionario/committente italiano deve inviare tramite il Sistema di Interscambio il TipoDocumento “TD17” (per gli acquisti di servizi) o “TD19” (per gli acquisti di beni) che sarà recapitato al solo soggetto emittente. La trasmissione del TipoDocumento “TD17” o “TD19” consente anche di adempiere all’obbligo di integrazione/autofatturazione ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

Il reverse charge “esterno” trova applicazione anche, in via d’eccezione, per le operazioni per le quali la normativa italiana prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge “interno”, vale a dire per le cessioni e le prestazioni contemplate dagli artt. 17, commi 5, 6 e 7, e 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972, per le quali il debitore della relativa imposta resta il destinatario del bene/servizio, anche se non stabilito in Italia.

In caso di errore commesso in sede di integrazione o di autofatturazione, riguardante per esempio l’applicazione dell’aliquota IVA, l’Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza del 5 febbraio 2026, ha precisato che il TipoDocumento “TD17” o “TD19” inviato al Sistema di Interscambio contenente l’errata indicazione dell’aliquota IVA può essere emendato in due fasi, ossia inviando un TipoDocumento “TD17” o “TD19” compilato con gli stessi importi del documento errato, ma di segno contrario, seguito dall’invio dello stesso TipoDocumento “TD17” o “TD19” compilato correttamente.

Naturalmente tutti e 3 i documenti (originale errato, TD17 di storno e TD17 corretto) devono essere conservati digitalmente secondo le regole della fatturazione elettronica e della conservazione sostitutiva, in modo da garantire la tracciabilità fiscale e contabile in caso di verifiche o controlli successivi.

In relazione a una cessione o prestazione territorialmente rilevante in Italia, soggetta a reverse charge, la posizione IVA italiana del soggetto estero può – per proprie esigenze – emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta relativa all’operazione è dovuta dal cessionario/committente (risoluzione n. 89/E/2010, richiamata dalla risoluzione n. 21/E/2015).

Nello stesso si pone la risposta n. 58/E/2024, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per il cedente/prestatore non residente che effettuata un’operazione territorialmente rilevante in Italia, per la quale è il cessionario/committente italiano ad applicare l’IVA con il meccanismo del reverse charge, di emettere un documento non fiscalmente rilevante per mezzo del Sistema di Interscambio utilizzando il codice natura “N2.2 Operazioni non soggette – Altri casi”.

A fronte dell’importazione di beni nel territorio italiano ipotizzata dalla società istante, la successiva cessione a un operatore nazionale non deve essere documentata obbligatoriamente tramite fattura elettronica, ma è il cessionario stabilito in Italia a provvedervi tramite l’inversione contabile, in particolare emettendo un’autofattura, ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

Come, tuttavia, precisato dall’Agenzia delle entrate, l’assenza dell’obbligo di fatturazione elettronica non significa preclusione di emettere tramite Sistema di Interscambio, ai soli fini contabili, per necessità organizzative o anche solo di migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti, un documento “fattura”.

In tale eventualità, quest’ultimo, emesso dal soggetto estero – riportante la partita IVA italiana aperta mediante rappresentante fiscale/identificazione diretta – deve recare, oltre all’indicazione che l’imposta relativa all’operazione è dovuta dal cessionario ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, il codice natura “N2.2”, che deve essere utilizzato in tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato a emettere fattura.

Riguardo alle ulteriori operazioni poste in essere dall’istante nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, l’Agenzia ha ricordato che, in base all’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni normative in materia di IVA sono adempiuti dal cedente/prestatore non residente, direttamente, se identificato in Italia, ovvero tramite un proprio rappresentante fiscale.

In questa ipotesi, gli obblighi e diritti sono adempiuti od esercitati senza applicazione del reverse charge e senza obbligo di fatturazione elettronica, tenuto conto che la modalità di documentazione “ordinaria” delle operazioni, per i soggetti non stabiliti in Italia, è tutt’ora quella extra-Sistema di Interscambio.

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