La dichiarazione IVA 2026, riferita al periodo di imposta 2025, deve essere presentata, tramite il relativo modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile prossimo, esclusivamente per via telematica.
Tale scadenza risulta anticipata al 2 marzo (in quanto il 28 febbraio cade di sabato) per i soggetti che intendono “evitare” l’invio autonomo della liquidazione periodica IVA relativa al quarto trimestre.
Ne deriva che la comunicazione della liquidazione IVA relativa al quarto trimestre (li.pe.) può essere:
- trasmessa separatamente, entro il 2 marzo 2026, con le regole ordinarie previste per i primi 3 trimestri 2025;
- inclusa nel modello di dichiarazione annuale IVA 2026 con la compilazione del quadro VP, purché tale dichiarazione sia inviata entro il 2 marzo 2026.
Pertanto, il quadro VP non può essere incluso, e quindi compilato, qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al termine del 2 marzo 2026.
In caso di errore è comunque possibile, nonostante la presentazione sia comprensiva del quadro VP, inviare una dichiarazione correttiva nei termini.
Nell’ipotesi che il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati in dichiarazione occorre compilare alternativamente:
- il quadro VP, se la nuova dichiarazione è una correttiva nei termini inviata entro il prossimo 2 marzo 2026;
- il quadro VH, se la nuova dichiarazione è un’integrativa inviata dal 3 marzo 2026.
Per l’omessa, l’incompleta o l’infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista la sanzione fissa da 500 a 2.000 euro, ridotta della metà nell’ipotesi in cui la trasmissione della comunicazione sia effettuata entro i successivi 15 giorni dalla scadenza, ovvero se, sempre entro i successivi 15 giorni dalla scadenza, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
È possibile comunque sanare la mancata comunicazione della liquidazione periodica attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
La dichiarazione IVA presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario del 30 aprile 2026, ovvero entro il 29 luglio 2026, si considera valida, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.
Entro i citati 90 giorni la sanzione deve essere versata con F24 nella misura ridotta a 25 euro (ossia 1/10 di 250 euro) per effetto del ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1/c, D.Lgs. n. 472/1997.
Invece, la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni successivi dal termine di invio si considera omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta; se la dichiarazione omessa è presentata entro la dichiarazione successiva e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, la sanzione è, pari al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro (cfr. art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
Inoltre, se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini previsti per l’accertamento, e comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare dell’imposta dovuta la sanzione ridotta del 75% dell’imposta dovuta.
Tale sanzione deriva da quanto indicato dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, che prevede una sanzione base del 25%, aumentata al triplo in questa circostanza.
Nel caso in cui dalla dichiarazione non emerga alcun debito d’imposta, si applica una sanzione fissa pari a 250 euro.
