Il riaddebito delle spese comuni di studio: neutralità fiscale estesa anche alle imprese e alle STP

La condivisione degli spazi lavorativi è divenuta, negli ultimi anni, una prassi consolidata nel mondo delle libere professioni. La necessità di ottimizzare i costi di struttura (canoni di locazione, utenze, servizi di segreteria e pulizia) spinge frequentemente avvocati, commercialisti e consulenti a condividere il medesimo immobile, pur mantenendo la propria autonomia giuridica e fiscale. In questo contesto, la gestione del riaddebito delle spese comuni sostenute da un unico intestatario (spesso il titolare del contratto di locazione) nei confronti degli altri occupanti ha sollevato storicamente questioni di inquadramento tributario, recentemente risolte dal Legislatore e chiarite in senso estensivo dall’Agenzia delle Entrate. 

Con l’avvento del Decreto Legislativo n. 192/2024, attuativo della Riforma fiscale in materia di IRPEF e IRES, e i successivi chiarimenti emersi nel corso di Telefisco 2026, si è consolidato un principio di neutralità fiscale che merita un’attenta analisi, soprattutto per l’estensione del suo perimetro applicativo anche a soggetti diversi dai meri professionisti persone fisiche. 

La codificazione del principio di neutralità: gli artt. 54 e 54-ter, TUIR 

Fino a tempi recenti, la gestione fiscale dei riaddebiti si basava principalmente su indicazioni di prassi (in particolare, le circolari n. 58/E/2001 e n. 38/E/2010), secondo le quali il mero rimborso delle spese per l’uso comune dei locali non costituiva reddito per il percipiente, a fronte di una indeducibilità della quota di costo riaddebitata. Il Legislatore della Riforma ha inteso elevare tale principio al rango di norma primaria, intervenendo direttamente sul TUIR. 

La disciplina si articola, ora, su un doppio binario normativo, che garantisce una perfetta simmetria fiscale

  • irrilevanza del componente positivo (art. 54, TUIR): il nuovo comma 2, lett. c), dell’art. 54, TUIR, stabilisce espressamente che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di «riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi»; 
  • indeducibilità del componente negativo (art. 54-ter, TUIR): specularmente, il nuovo art. 54-ter, comma 1, prevede che le spese oggetto di riaddebito (appunto quelle citate dall’art. 54non siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le ha originariamente sostenute. 

Se la codificazione del principio ha portato certezza nei rapporti tra colleghi (ad esempio, 2 avvocati che condividono la stanza), un dubbio interpretativo di non poco conto riguardava l’ambito soggettivo della norma. La formulazione dell’art. 54, comma 2, lett. c), utilizza infatti la locuzione generica “altri soggetti”. La questione operativa era la seguente: il regime di neutralità si applica solo se il riaddebito avviene nei confronti di un altro lavoratore autonomo (esercente arte o professione), oppure è valido anche se il coinquilino che rimborsa le spese è un soggetto che produce reddito d’impresa (come una società commerciale o una STP)? 

Si pensi al caso frequente in cui un professionista, intestatario del contratto di locazione dello studio, ospiti nei locali anche una STP di cui è socio o amministratore. In assenza di chiarimenti, si poteva temere che il rimborso spese proveniente da un soggetto “impresa” potesse essere riqualificato come ricavo tassabile per il professionista, facendolo fuoriuscire dal perimetro di esclusione dell’art. 54, TUIR

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta netta e favorevole ai contribuenti, sciogliendo ogni riserva sull’interpretazione della locuzione “altri soggetti”. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in aderenza al dato letterale della norma, che non pone alcuna condizione sulla qualifica giuridica o fiscale del destinatario, il riaddebito può essere effettuato indifferentemente nei confronti di un esercente arte e professione, di un esercente attività d’impresa (a prescindere dalle modalità di svolgimento dell’attività). Di conseguenza, è stato ufficialmente confermato che, anche le somme percepite a titolo di riaddebito delle spese comuni di studio erogate da un’impresa (come, ad esempio, una Società tra Professionisti – STP) che occupa parte dell’immobile assunto in locazione dal professionista, sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista riaddebitante. 

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