Omaggi intra-UE di beni con IVA variabile

Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali
eleva a 50,00 euro il limite monetario, attualmente pari a 25,82 euro, per la detassazione,
a valle e a monte, dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa dati in omaggio.
La novità si riflette anche sul trattamento IVA degli omaggi intra-UE. I beni ceduti a titolo gratuito con trasporto/spedizione in un altro Paese membro dell’Unione europea, infatti,
non beneficiano del regime di non imponibilità previsto, per le cessioni intra-UE, dall’art. 41 del D.L. n. 331/1993, in quanto uno dei requisiti essenziali affinché l’operazione sia detassata nel Paese di origine, in quanto tassata nel Paese di destinazione, è che l’operazione sia a
titolo oneroso.
Ne consegue, come indicato dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.2.1), che alle cessioni gratuite di beni si applica la
normativa interna, stante l’esplicito rinvio alle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 previsto dall’art. 56 del D.L. n. 331/1993.
Salvo quanto successivamente esposto, le cessioni gratuite di
beni di propria produzione o commercio sono sempre considerate
imponibili ai fini IVA (art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972), fatta eccezione per i
campioni gratuiti appositamente contrassegnati (art. 2, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972), esclusi dal campo di applicazione dell’imposta, in quanto non costituenti né una cessione intra-UE, né una cessione interna.
Se l’omaggio è costituito da beni di propria produzione o commercio, l’art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 opera una
distinzione a seconda che il cedente italiano
abbia detratto o meno l’imposta “a monte”. Infatti:
  • nel primo caso (detrazione operata), la cessione gratuita dà luogo al pagamento dell’IVA. In assenza di rivalsa dell’imposta, non obbligatoria ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, l’operazione può essere certificata attraverso una delle procedure previste dalla C.M. 27 aprile 1973, n. 32/50388 (§ VI), ossia:
    • emettendo un’autofattura singola per ciascuna cessione, ovvero un’autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del valore normale (ora prezzo di acquisto o di produzione) dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre all’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”. L’autofattura (singola o globale) deve essere annotata nel solo registro delle fatture emesse (Cass., 4 agosto 1992, n. 9254);
    • annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, l’ammontare globale dei valori normali (ora prezzi di acquisto o di produzione) delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote;
  • nel secondo caso (detrazione non operata), la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
A prescindere dal trattamento IVA applicato all’omaggio, l’operazione:
  • non deve essere dichiarata ai fini INTRASTAT, né ai fini fiscali, né statistici (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.15.1);
  • non concorre né alla formazione del plafond, né all’acquisizione dello status di esportatore abituale.
Il regime IVA delle cessioni gratuite di
beni non di propria produzione o commercio è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, n. 4), e 19-
bis1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972.
Tenuto, infatti, conto che “
gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza” (C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E), ne consegue che, per i beni di
costo unitario:
  • non superiore a 50,00 euro:
    • la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA;
    • il cedente può detrarre l’imposta assolta per il relativo acquisto;
  • superiore a 50,00 euro:
    • la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA;
    • il cedente non può detrarre l’imposta assolta per il relativo acquisto. In caso contrario, deve essere effettuata la rettifica della detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972.
Anche per i beni non di propria produzione o commercio, a prescindere dal costo unitario (inferiore o superiore a 50,00 euro), l’operazione:
  • non deve essere dichiarata ai fini
    INTRASTAT né ai fini fiscali, né statistici (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.15.1);
  • non concorre né alla formazione del
    plafond, né all’acquisizione dello
    status di esportatore abituale.

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Mondo professione

Torna in alto