Il tortuoso computo dell’Irap 2014

Anche il 2014 è stato un anno travagliato per l’Irap, con l’intervento di riduzione dell’aliquota previsto dal decreto Renzi, poi soppresso con l’intervento della legge di stabilità.

L’articolo 2, commi 1 e 4, del D.L. 66/2014 aveva infatti previsto che vi fosse una riduzione di circa il 10% delle diverse aliquote Irap applicabili ai differenti soggetti passivi del tributo, che si sarebbe dovuta applicare a partire dal periodo d’imposta 2014 (rectius dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013).

L’aliquota “ordinaria” sarebbe dovuta quindi scendere al 3,5%, ma, per effetto dell’abrogazione operata dalla legge di stabilità, si continueranno dunque ad applicare le aliquote precedenti all’intervento del D.L. 66/2014, che qui di seguito si riepilogano:

Soggetti ad aliquota ordinaria   

3,9%

Banche e altri enti e società finanziarie

4,65%

Imprese di assicurazione

5,9%

Amministrazioni pubbliche %   

8,5

Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche

4,2%

Società operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi

1,9%

Diverso invece il discorso per il calcolo degli acconti per il periodo 2014 effettuato con il metodo previsionale.

La legge di stabilità ha fatto salvo il disposto dell’articolo 2 comma 2 del D.L. 66/2014, che ha previsto l’utilizzo di aliquote “intermedie” (tra quelle originarie e quelle che sarebbero dovute entrare in vigore) per il calcolo dell’acconto con il metodo previsionale relativamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013:

Soggetti ad aliquota ordinaria   

3,75%

Banche e altri enti e società finanziarie

4,5%

Imprese di assicurazione            

5,7%

Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche     

4%

Società operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi       

1,8%

I contribuenti che hanno utilizzato le aliquote in questione determinando l’acconto con il metodo previsionale verseranno l’eccedenza in sede di saldo senza l’applicazione di sanzioni o interessi.

Vanno altresì segnalati gli interventi di modifica che, con effetto già sul 2014, riducono la base imponibile Irap.

Il legislatore ha infatti incrementato le deduzioni relative al personale dipendente:

  • 7.500 (anziché 4.600) euro calcolata su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentata a 13.500 (anziché 10600) “per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni” (art. 11, comma 1, lett. a), n. 2);
  • 15.000 (anziché 9.200) euro calcolata su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato, nel periodo di imposta, in regioni a più basso sviluppo economico (cioè, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (art. 11, comma 1, lett. a), n. 3);
  • 21.000 (anziché 15.200) per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Tale deduzione è alternativa a quella precedente e può essere fruita entro i limiti stabiliti a livello comunitario per gli aiuti cc.dd. “de minimis”;
  • 8.000 (anziché 7.350) euro se la base imponibile non supera euro 180.759,91 (art. 11, comma 4-bis, lett. a);
  • 6.000 (anziché 5.500) euro se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91 (art. 11, comma 4-bis, lett. b);
  • 4.000 (anziché 3.700) se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91 (art. 11, comma 4-bis, lett. c);
  • 2.000 (anziché 1.850) euro se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91 (art. 11, comma 4-bis, lett. d).

Per chi invece incrementa il numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al dato medio del periodo precedente, il costo dei nuovi assunti è deducibile per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun soggetto (in precedenza l’importo era 20.000 euro).



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