La condotta antieconomica legittima l’accertamento analitico-induttivo

Tra le varie tipologie di accertamento vi è quello analitico-induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, il quale consente di rettificare la dichiarazione fiscale quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni sono ricavate, in via indiretta, dalle presunzioni di cessione e di acquisto o dalle presunzioni semplici, a condizione che esse siano gravi, precisi e concordanti.

Quindi, l’accertamento è analitico-induttivo nelle ipotesi in cui l’operato dei verificatori fiscali si fondi sulla valorizzazione di elementi che indirettamente, mediante ragionamento logico-deduttivo, consentono di ricostruire un volume d’affari diverso e superiore da quello dichiarato dal contribuente, anche sulla base di una condotta commerciale antieconomica.

A tal proposito, occorre rilevare che con ordinanza n. 20431 del 25 agosto 2017 la Corte di Cassazione ha affermato tout court che è legittimo l’accertamento analitico-induttivo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere la gestione aziendale antieconomica.

Nel caso di specie, il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, affermava la legittimità dello strumento accertativo di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, essenzialmente perché evidenziava l’antieconomicità costante dell’attività imprenditoriale della società contribuente nelle annualità fiscali oggetto di verifica.

Con riferimento alla validità dell’avviso di accertamento impugnato esclusivamente sulla base della asserita inidoneità dell’antieconomicità gestionale a fondare un accertamento analitico-induttivo, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, i ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, ed in tale contesto è ammissibile un accertamento analitico-induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente, per ricostruire i ricavi effettivi; trattasi, in tal caso, non già di accertamento induttivo “tout court”, ma di accertamento analitico-induttivo, che è sempre legittimo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere antieconomica la gestione” (cfr., Cass., sentenza n. 20422/2005).

La Suprema Corte ha evidenziato altresì che i medesimi principi trovano applicazione anche in materia di Iva, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via analitico-induttiva, ai sensi degli articoli 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 e 54, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

Ciò posto, la Corte di Cassazione ha osservato come la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo abbia correttamente applicato i suesposti principi di diritto, con la conseguenza che, fondandosi l’atto impositivo sulla persistente condotta antieconomica della società contribuente, gravava su di essa l’onere di fornire adeguate giustificazioni di tale anomalia gestionale e, quindi, in ultima analisi dimostrare la correttezza del dichiarato fiscale.

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