Disposizione antielusione per le cessioni infra-quinquennali di partecipazioni ricevuta per donazione
di Fabrizio RicciLa risposta a interpello n. 17/E del 23 gennaio 2026 affronta il tema dell’attuale operatività della norma antielusiva recata dall’art. 16, comma 1, Legge n. 383/2001, il quale stabilisce che «Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, […]».
Tale disposizione è stata introdotta, dal medesimo provvedimento (la Legge n. 3823/2001) che abolì (sino al 2006) l’imposta sulle successioni e donazioni, in un contesto normativo in cui i capital gain realizzati in sede di cessione di partecipazioni “qualificate” erano soggette a un’imposta sostitutiva pari al 27% mentre quelli derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate erano assoggettato ad imposizione sostitutiva pari al 12,5%.
La condotta che il Legislatore ha inteso in tal modo contrastare consiste nel frazionamento artificioso di una cessione di partecipazioni qualificate, attraverso preventive donazioni, in cessioni di partecipazioni non qualificate da parte dei donatari, allo scopo di scontare, nel contesto descritto, un’imposizione meno gravosa senza, per altro, subire l’imposizione sulle donazioni, in quanto all’epoca abolita.
Nell’attuale contesto, nel quale i capital gains ritratti dalla cessione di partecipazioni, siano esse qualificate o non qualificate, sono assoggettati a imposizione sostitutiva pari al 26%, tale condotta elusiva non è più perpetrabile, sicché molti operatori non erano a conoscenza di tale disposizione antielusiva e molti di quelli che la ricordavano la ritenevano implicitamente abrogata.
Tanto premesso, la recente risposta n. 17/E/2026 ha a oggetto il caso di un cittadino italiano residente in Svizzera che ha ricevuto, quale attribuzione da parte di un trust svizzero istituito dalla madre, la nuda proprietà di una partecipazione pari al 60% del capitale di una società. Una volta intervenuto il consolidamento in capo al beneficiario svizzero della piena proprietà della partecipazione, per via del decesso della madre usufruttuaria, si è verificata la possibilità di cedere la predetta partecipazione ed è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate, appunto, se la cessione rientrasse nell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione di cui all’art. 16, comma 1, Legge n. 383/2001.
Al contempo, è stato domandato se il trust istituito dalla madre dovesse considerarsi interposto, circostanza che, nel caso specifico, avrebbe consentito di considerare la cessione della partecipazione ultra-quinquennale e quindi, ipso iure, al di fuori dell’operatività della disposizione antielusione. A tal riguardo, per quanto d’interesse in questa sede, il trust è stato sì considerato interposto ma con la madre disponente quale interponente di talché, comunque, il dies a quo a partire dal quale ha iniziato a decorrere il quinquennio è stato individuato nell’attribuzione da parte del trust, considerata come donazione “diretta” al figlio beneficiario, intervenuta da meno di 5 anni.
Conseguentemente, operando l’art. 16, comma 1, Legge n. 383/2001, il beneficiario sarà tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria ritratto dall’eventuale cessione della partecipazione con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire il donante, come se il dante causa dell’atto di liberalità avesse compiuto direttamente il trasferimento a titolo oneroso.
A parere dell’Amministrazione finanziaria, peraltro, non consente la disapplicazione della norma antielusiva la circostanza che l’art. 13, par. 3, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la confederazione elvetica per evitare le doppie imposizioni, stabilisca che le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato dove l’alienante è residente, la Svizzera nel caso di specie. È stato ritenuto, infatti, che l’interposizione del trust svizzero da parte di un soggetto residente, l’attribuzione allo stesso della nuda proprietà delle quote della società italiana e la successiva attribuzione della stessa al beneficiario, residente in Svizzera, in esenzione dall’imposta di donazione, rientri nelle ipotesi che il Legislatore ha inteso scongiurare attraverso tale disposizione antielusiva.
Pertanto, in conclusione, il beneficiario, qualora proceda alla cessione delle quote della società prima dello spirare dei 5 anni dalla data dell’attribuzione da parte del trust, sarà tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire la madre e dovrà, pertanto, corrispondere l’imposta sostitutiva come se il dante causa dell’atto di liberalità (la madre) avesse compiuto direttamente l’atto a titolo oneroso, determinando l’imposta dovuta secondo le regole ordinariamente previste dal D.Lgs. n. 461/1997 per le cessioni a titolo oneroso. Conseguentemente, la plusvalenza eventualmente maturata sino alla data dell’attribuzione dovrà essere assoggettata a imposizione in Italia, tenuto conto della circostanza per cui il dante causa della donazione si deve considerare la madre.
L’Amministrazione finanziaria sembra sottintendere che la norma antielusiva possa anche aggirare lo “scudo convenzionale” che attribuirebbe la potestà impositiva, nel caso di specie alla sola Svizzera. Se fosse così, tale orientamento interpretativo non parrebbe condivisibile: in primo luogo, poiché le norme convenzionali sono sovraordinate rispetto alle norme contenute ne singoli ordinamenti interni e, inoltre, poiché la norma sembrerebbe imporre, in capo al donatario, il solo onere di determinare e assolvere l’imposta come se la cessione fosse posta dal donante, senza che l’obbligazione tributaria venga traslata su quest’ultimo in applicazione della disposizione antielusione. Per l’effetto, i presupposti d’imposta, ivi compresa la potestà impositiva ripartita dalle convenzioni, dovrebbero essere verificati con riguardo alla residenza del donatario.
Ciononostante, le conclusioni contenute nella risposta in rassegna impongono particolare attenzione con riguardo alle cessioni di partecipazioni che dovessero intervenire a valle di trasferimenti cross border a titolo gratuito ma anche, in alcuni specifici casi, a valle di donazioni intervenute tra soggetti entrambi residenti in Italia. Si pensi al caso del donante residente che trasferisce partecipazioni in società estere a un soggetto che ha esercitato l’opzione per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis, TUIR, o, più banalmente, a un soggetto residente titolare di minusvalenze scomputabili.
Sarebbe auspicabile che, nell’attuale contesto normativo, il Legislatore abrogasse la norma antielusiva considerato anche che, ormai dal 2006, l’imposta sulle donazioni è stata reintrodotta e che peraltro, l’esenzione dalla stessa in caso di trasferimento di partecipazioni di controllo, viene meno in caso di cessioni infra-quinquennali che determinino la perdita del controllo.


