Dichiarazioni a favore: no all’utilizzo dell’integrativa “a catena”

È escluso l’utilizzo delle c.d. integrative “a catena” per superare il limite temporale alla compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni “ultrannuali”, mentre è possibile l’utilizzo in compensazione, già a partire dal 1° gennaio 2018, del credito emergente dalla integrativa a favore “lunga” presentata nel 2017.

Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018, che si aggiungono all’altra importante precisazione, fornita nei giorni scorsi, in forza della quale è esclusa l’applicazione di sanzioni a carico del contribuente nel caso si presenti una integrativa a favore (in tale eventualità, non risulta integrata neppure la violazione relativa al contenuto della dichiarazione inesatta che l’articolo 8 D.Lgs. 471/1997 punisce con la sanzione da euro 250 a euro 2.000).

Prima di entrare nel merito delle risposte fornite dai funzionari delle Entrate si ricorda che l’articolo 5  D.L. 193/2016 ha modificato l’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998, unificando i termini di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini delle imposte dirette ed Irap “a favore” con quella “a sfavore”: entrambe le dichiarazioni, possono ora essere presentate entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento di cui all’articolo 43 D.P.R. 600/1973.

Analoga previsione è contenuta nell’articolo 8 D.P.R. 322/1998, anche ai fini Iva. Tuttavia, mentre il credito derivante dalla dichiarazione integrativa “a favore” presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione già a partire dal giorno successivo all’integrazione, quando la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre detto termine (c.d. integrative “ultrannuali”), il maggior credito d’imposta ivi emergente può essere utilizzato in compensazione orizzontale solo “per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa”.

Ciò premesso, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare la possibilità, per il contribuente, di rettificare a proprio favore una dichiarazione oltre il termine di presentazione del modello relativo al periodo d’imposta successivo, utilizzando la c.d. integrativa “a catena”, così da riportare il credito nella dichiarazione integrativa più vicina (entro l’anno) e, quindi, usare subito il credito in compensazione.

Intervenendo sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite temporale all’utilizzo in compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni “ultrannuali”, non può essere superato attraverso l’integrazione “a catena” di tutte le dichiarazioni, a partire da quella in cui è stato commesso l’errore fino all’ultima dichiarazione utile, non essendo tale procedimento conforme alle nuove regole dell’integrazione.

Altro aspetto oggetto di chiarimenti ha riguardato l’utilizzabilità, dal 1° gennaio 2018, del credito emergente da una integrativa a favore “lunga” (cioè trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo) presentata nel 2017. Nell’esprimere orientamento favorevole sulla questione, l’Agenzia ha sottolineato che l’unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (c.d. integrativa “ultrannuali”) riguarda il momento di utilizzabilità del credito emergente.

La norma (articolo 2, comma 8-bis, e articolo 8, comma 6-quater, D.P.R. 322/1998), infatti, prevede che il credito emergente dall’integrativa “lunga” – qualora non sia stato chiesto a rimborso – debba essere riportato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa e possa essere usato in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997) a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Ne consegue – precisa l’Agenzia – che il credito emergente dalla dichiarazione integrativa “lunga” è utilizzabile in compensazione già a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della stessa, non essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in cui è stata eseguita l’integrazione. Quindi, il credito emergente dalla dichiarazione integrativa “ultrannuale” presentata nel 2017 è utilizzabile già a partire dal 1° gennaio 2018.

Tuttavia, il credito, per effetto del riporto nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuta l’integrazione, partecipa alla liquidazione della relativa imposta, determinando, a seconda dei casi, un minore debito d’imposta (per effetto dello scomputo “interno” alla dichiarazione) oppure una maggiore eccedenza a credito. Pertanto – sottolinea l’Agenzia – prima di procedere all’utilizzo del credito in compensazione “esterna” nel modello F24 è opportuno considerare l’eventuale effetto compensativo “interno” alla dichiarazione.

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