Controlli fiscali 4.0: quando la tutela della spesa pubblica ribalta l’onere probatorio a carico dei contribuenti
di Silvio RivettiL’attività di controllo circa la corretta spettanza e fruizione dei crediti d’imposta 4.0, in relazione ai più recenti anni d’imposta dal 2021 al 2025, sta entrando progressivamente nel vivo. È importante rilevare, al riguardo, come l’attività ispettiva degli organi deputati, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, avente a oggetto il corretto impiego del credito d’imposta 4.0 sopra indicato (nel caso qui in concreto trattato, quello di cui alla Legge di bilancio 2021 – art. 1, commi 1051–1063 e 1065, Legge n. 178/2020 – applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione; tenendo fermo, in ogni caso, le riproposizioni con qualche variante del beneficio in parola nelle successive Leggi di bilancio), venga espressamente condotta e svolta a tutela della spesa pubblica: ossia allo scopo di verificare che il pubblico denaro sia stato erogato, in veste di beneficio fiscale, non esclusivamente a vantaggio “egoistico” del singolo imprenditore che incamera un vantaggio tributario, ma in senso più lato a favore del “sistema Paese” nel suo complesso che, grazie all’insieme delle agevolazioni concesse, consegue un “balzo in avanti” sul piano della competitività del proprio apparato produttivo, reso tecnologicamente più performante, rispetto a Paesi concorrenti.
Tali altisonanti obiettivi, rivolti forse più a logiche di massimi sistemi che a una disinvolta applicazione pratica, una volta ricondotti su un piano tecnico/fiscale più maneggevole implicano, inevitabilmente, l’applicazione a carico del contribuente di quella dinamica probatoria, come più volte ribadita dalla Suprema Corte e da numerose corti di merito, per cui è al contribuente che spetta di dimostrare la sussistenza dei requisiti di spettanza dei benefici fiscali fruiti.
L’orientamento giurisprudenziale in questo senso è, pressoché, univoco, traendosene il principio per cui «spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un’agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione, di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge» per poter godere del detto vantaggio (così, C.G.T. di I grado di Roma, 17.02.2025, n. 2082): tutto ciò, si noti, «anche per il criterio della vicinanza della prova» che, in quanto criterio a dir poco elastico, è apprezzato non solo dal giudice di merito romano, ma pure dalla Corte di Cassazione, al punto da imporlo al contribuente, affinché dimostri la deducibilità di costi inerenti, o la detraibilità dell’IVA correlata (come se gli istituti della deducibilità del componente negativo di reddito, o la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, coincidessero, né più né meno, con regimi fiscali privilegiati: eppure, in questo senso, ancora piuttosto recentemente, Cass. n. 1466/2025).
Tornando al tema in analisi, resta fermo che la possibile contestazione erariale della non corretta spettanza e fruizione dei crediti 4.0 non può, comunque, ancorarsi ad argomentazioni generiche, dovendo in ogni caso il verificatore o l’istruttore svolgere una compiuta attività istruttoria sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge, in aderenza al disposto dell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992, che impone pur sempre all’Amministrazione finanziaria di provare, allegandoli, i fatti dimostrativi della legittimità delle sue maggiori pretese (essendo il Fisco attore in senso sostanziale, che anche in giudizio dev’essere in grado di dimostrare il fondamento delle sue richieste).
In questo quadro, i verificatori domanderanno ai contribuenti oggetto delle indagini in commento l’esibizione non solo delle schede contabili, del registro dei cespiti, dei registri IVA e dei bilanci riguardanti le annualità oggetto di controllo, con gli F24 relativi, ma ovviamente anche l’esibizione di tutte le fatture di acquisto dei macchinari e dei servizi informatici e tecnologici correlati ai temi di interconnessione, corredate dalle conferme d’ordine e dei preventivi, unitamente: alla perizia asseverata del tecnico in punto installazione, collaudo e interconnessione dei macchinari; al DURC regolare per il periodo d’interesse per la spettanza del credito; alla comunicazione al MIMIT.
Alla disamina della documentazione qui richiamata si aggiunge, evidentemente, la valutazione della durata dell’interconnessione, quale elemento di continuità nel tempo idoneo a giustificare l’esborso del denaro pubblico in funzione dell’auspicato, sopra citato “balzo in avanti” tecnologico del sistema manifatturiero e produttivo nazionale.


