Anche per i depositi fiscali di carburanti, Iva dovuta con modello F24

I commi da 937 a 943 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018, con effetto dal 1° febbraio 2018, modificano la disciplina applicabile ai fini dell’Iva e dell’accisa per i prodotti energetici introdotti in un deposito fiscale o in un deposito registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 D.Lgs. 504/1995.

I prodotti considerati sono, da un lato, la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e, dall’altro, gli altri carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le novità si applicano ai soli prodotti gestiti per conto terzi e non anche, quindi, ai prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti. Ulteriori esclusioni sono previste per:

  • i prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore a 400 metri cubi per i depositi di gas di petrolio liquefatti e a 10.000 metri cubi per i depositi di altri prodotti energetici, che integri i criteri di affidabilità stabiliti da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • i prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti con il citato decreto ministeriale.

In base alle nuove disposizioni, l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato è subordinata al versamento dell’Iva con il modello F24, senza possibilità di compensazione, a prescindere dall’origine dei prodotti (interna, intraunionale o extraunionale).

In linea con le indicazioni rese dalla risoluzione AdE 55/2017, è da ritenere che il divieto di compensazione sia “assoluto”, cioè non limitato alla compensazione “orizzontale”, ma anche a quella “verticale” (imposta da imposta).

Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti e gli estremi del versamento vanno indicati nel documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

La base imponibile, che include l’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione di introduzione, ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. Non concorre, invece, alla formazione della base imponibile l’eventuale importo sul quale è stata versata l’imposta in dogana all’atto dell’importazione.

La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti. In mancanza della ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’imposta non versata.

La disciplina in esame differisce da quella dei depositi Iva, di cui all’articolo 50-bis D.L. 331/1993, sotto diversi aspetti.

In particolare, nell’ambito dei depositi Iva, l’imposta dovuta in sede di estrazione è versata mediante modello F24 dal gestore del deposito e non dal soggetto per conto del quale avviene l’estrazione e, inoltre, tale modalità di pagamento è limitata ai beni che, in sede di introduzione, hanno dato luogo ad un acquisto interno. Per i beni aventi origine estera, introdotti in deposito a seguito di un acquisto intraunionale o di una immissione in libera pratica, l’estrazione avviene con il meccanismo del reverse charge.

In modo analogo a quanto stabilito per i depositi Iva, sono effettuate senza pagamento dell’imposta le cessioni dei carburanti poste in essere durante la loro custodia nei depositi fiscali e nei depositi registrati.

In via di eccezione, per i carburanti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, se il deposito fiscale è utilizzato come deposito Iva trova applicazione il sistema dell’inversione contabile nel caso in cui l’immissione in consumo sia effettuata per conto di un soggetto che integra i requisiti di affidabilità o che presta idonea garanzia con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

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