27 Settembre 2016

Riammissione alla rateazione per i ruoli scaduti al 30 giugno 2016

di Alessandro Perini
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Con la pubblicazione della L. 160/2016 di conversione del D.L. 113/2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016, i contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione con Equitalia entro il 30 giugno 2016, possono chiedere una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda. La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016.

La L. 160/2016 individua in modo puntuale le dilazioni scadute entro il 30 giugno 2016 che possono essere ammesse alla rimessione in termini. Dal 22 ottobre 2015 con l’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 è cambiato il numero di rate scadute che causa la decadenza dal beneficio della prima rateazione richiesta dopo che è stata notificata la cartella esattoriale:

  • per la prima rateazione concessa fino al 21 ottobre 2015, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive;
  • per la prima rateazione concessa dal 22 ottobre 2015, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

Il contribuente che intende richiedere la riammissione alla rateizzazione (senza dovere immediatamente pagare le rate già scadute che hanno causato la decadenza, almeno 8 o almeno 5 a seconda della data in cui era stata presentata la rateazione originaria) dovrà utilizzare lo specifico modulo RR1 disponibile al link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/RR1-MODELLO-RIAMMISSIONE_DECADUTI.pdf, da presentare inderogabilmente entro il 20 ottobre 2016 agli sportelli di Equitalia o via PEC all’indirizzo della sede di Equitalia territorialmente competente.

Una volta riammesso, il contribuente decadrà nuovamente in caso di mancato pagamento di due rate (anche non consecutive). Equitalia in presenza di rateazioni decadute può in ogni caso attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito. La possibilità “straordinaria” offerta dalla L. 160/2016 ripropone quanto era già stato previsto dal D.Lgs. 159/2015, per la rateazioni decadute nel periodo tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015 (l’istanza andava presentata entro il 21 novembre 2015).

È, in ogni caso, fatta sempre salva la facoltà per il contribuente decaduto da una rateazione in qualsiasi data, di essere riammesso alla rateizzazione originaria: in questo caso, però, tutte le rate scadute devono essere integralmente pagate al momento di presentazione della nuova istanza.

La rimessione in termini offerta dalla L. 160/2016 riguarda anche le dilazioni con l’Agenzia delle Entrate relative ad acquiescenze ad avvisi di accertamento e ad accertamenti con adesione decadute tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016. Non vi sono limitazioni in ordine alle imposte oggetto di accertamento (imposte sui redditi, Iva, registro, ecc.). Non dovrebbero essere comprese, invece, le dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale (secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/2016). Anche in questi casi la domanda deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016 e la nuova decadenza dal piano di rateazione avverrà in caso di mancato pagamento di una sola rata entro la scadenza di quella successiva.

Un’altra novità prevista dalla L. 160/2016 è la possibilità di presentare per persone fisiche, società di persone, società di capitali, ecc., istanza di rateazione ad Equitalia senza allegare documenti comprovanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore a € 60.000. Concorre a determinare la nuova soglia di € 60.000, al posto di quella precedente di € 50.000, oltre all’importo per il quale si chiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di rateazione già in corso. Il modulo per la richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi fino a € 60.000 per tutti i soggetti è disponibile al link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/20082016-R1-RICHIESTA-O-PROR-RATEIZZ-ORD-TUTTI-I-SOGGETTI.pdf. L’importo di ciascuna rata non può in ogni caso essere inferiore a € 50.

Per i debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 60.000, ed anche per le cartelle di importo inferiore a € 60.000 ma che determinano iscrizione complessiva di ruoli che eccedono la soglia, la concessione della rateazione fino a 72 rate mensili è subordinata alla verifica della situazione di obiettiva difficoltà economica del contribuente, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973. Ai sensi della Direttiva 07.05.2013 di Equitalia, è stato stabilito che per gli importi superiori a € 60.000 la concessione della dilazione è subordinata alla verifica da parte dell’agente della riscossione dell’Indice di Liquidità:

  • se l’Indice di Liquidità è di importo maggiore o uguale a 1, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà economica;
  • se l’Indice di Liquidità è di importo minore a 1, sussiste il requisito della temporanea difficoltà economica ed è possibile concedere la dilazione.

 

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