Requisiti e limiti per l’applicazione dell’IVA del 10% negli interventi di manutenzione
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, introdotta inizialmente in via transitoria e successivamente resa definitiva dall’art. 2, comma 11, Legge n. 191/2009, è disciplinata principalmente dall’art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/1999. L’aliquota agevolata si applica alle prestazioni di servizi aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. L’agevolazione è strettamente circoscritta agli interventi eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Rientrano in questa definizione:
- singole unità immobiliari (e relative pertinenze non abitative) classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, a eccezione di A/10 (uffici e studi privati), indipendentemente dal loro utilizzo effettivo. L’agevolazione si applica anche se l’unità fa parte di un edificio a prevalente destinazione non abitativa;
- interi fabbricati considerati a prevalente destinazione abitativa se hanno più del 50% della superficie sopra terra destinata a uso abitativo privato. In questo caso, l’aliquota del 10% si applica anche agli interventi sulle parti comuni, comprese le quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell’edificio.
Al contrario, il regime agevolato non si applica, in generale, alle seguenti operazioni:
- prestazioni rese da professionisti (ingegneri, geometri, architetti) sono escluse perché non riguardano la realizzazione materiale dell’intervento e restano assoggettate all’aliquota ordinaria;
- le prestazioni rese in esecuzione di subappalti (ossia le cessioni di beni e servizi rese nei confronti dell’appaltatore principale) per le quali si applica l’aliquota IVA ordinaria (22%);
- mere forniture di beni da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione, o se vengono acquistati direttamente dal committente dei lavori.
L’agevolazione IVA del 10% riguarda la prestazione di servizi in senso complessivo e si estende, quindi, anche alla fornitura dei beni (materie prime, semilavorate e beni finiti) necessari per i lavori, a condizione che siano forniti dal soggetto che esegue l’intervento. È agevolata anche l’ipotesi in cui l’intervento si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene, poiché l’apporto della manodopera assume un rilievo particolare ai fini della qualificazione dell’operazione.
Tuttavia, esiste una limitazione specifica per i c.d. beni di valore significativo di cui al D.M. 29 dicembre 1999. Per tali beni, l’aliquota ridotta del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni medesimi. Il valore residuo del bene significativo deve essere assoggettato all’aliquota IVA ordinaria (attualmente il 22%). Il calcolo si effettua sottraendo il valore del bene significativo (o dei beni) dal corrispettivo complessivo pattuito per l’intervento. La differenza che ne risulta costituisce il limite massimo di valore entro cui la fornitura del bene significativo può essere assoggettata al 10%. In termini semplici, il bene significativo resta soggetto interamente al 10% solo se il suo valore non supera la metà del valore dell’intera prestazione.
Il valore dei beni significativi da considerare include tutti gli oneri che concorrono alla loro produzione, ovvero il valore delle materie prime e della manodopera per la loro produzione, ma non il ricarico (mark-up) applicato dal prestatore per determinare il prezzo finale di cessione al cliente. Tale valore non può essere inferiore al prezzo di acquisto sostenuto dal fornitore della prestazione.
È importante distinguere le componenti e le parti staccate dei beni significativi. Le parti staccate che possiedono un’autonomia funzionale rispetto al bene principale non sono incluse nel valore del bene significativo ai fini della verifica del limite. Esempi di parti autonome sono le tapparelle, gli scuri, le veneziane o le zanzariere, anche se strutturalmente integrate negli infissi. Queste parti autonome confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione e beneficiano interamente dell’aliquota del 10%. Viceversa, le componenti prive di autonomia funzionale (come i serramenti e le maniglie per gli infissi, o il bruciatore per una caldaia) sono incluse nel valore del bene significativo.
Per garantire la corretta applicazione dell’agevolazione, la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento deve contenere indicazioni specifiche. In particolare, è necessario indicare:
- il corrispettivo complessivo dell’operazione, inclusivo del valore dei beni significativi ceduti;
- il valore dei beni di valore significativo forniti nell’ambito dell’intervento;
- la distinta indicazione della quota parte del valore del bene significativo assoggettata all’aliquota del 10% e della quota parte assoggettata all’aliquota ordinaria (22%).


