3 Novembre 2025

Possibili novità in arrivo per la tassazione delle plusvalenze nel reddito d’impresa

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Il DDL di bilancio per il 2026 intende introdurre una significativa revisione della disciplina relativa alla rateizzazione delle plusvalenze realizzate dalla cessione di beni d’impresa di cui all’art. 86, TUIR. L’obiettivo dichiarato è la razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali, come indicato nell’art. 15 del testo del DDL.

Le modifiche sono di particolare rilievo, poiché agiscono direttamente sui parametri temporali, sia in termini di periodo minimo di possesso del bene per accedere al beneficio, sia in termini di arco massimo di rateazione della plusvalenza. Tali disposizioni si applicheranno a tutte le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, interessando quindi i contribuenti con esercizio solare già a partire dal 2026.

La novità di maggiore impatto riguarda la rateizzazione delle plusvalenze generate dalla cessione di beni diversi dalle partecipazioni che godono della participation exemption (PEX). Precedentemente, la norma consentiva la ripartizione della plusvalenza su un massimo di 5 esercizi, a condizione che il bene fosse posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Il DDL bilancio 2026 interviene su entrambi questi requisiti:

  • per poter optare per la rateizzazione, il periodo di tempo minimo di possesso del bene tra le immobilizzazioni viene esteso da 3 a 5 anni;
  • la possibile suddivisione massima della plusvalenza viene drasticamente ridotta: da 5 esercizi a 3 esercizi complessivi. Ai sensi del nuovo testo dell’art. 86, comma 4, TUIR, la plusvalenza concorre a formare il reddito interamente nell’esercizio di realizzazione o, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il secondo. Questa accelerazione nella tassazione richiede una rivisitazione delle strategie di pianificazione finanziaria per le imprese che realizzano cospicue plusvalenze da cessioni di asset strumentali.

Queste nuove condizioni si applicano anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (diverse da quelle PEX), a condizione che tali beni siano stati iscritti come tali negli ultimi 5 bilanci. Anche in questo caso, la rateazione è limitata all’esercizio di realizzo e ai 2 successivi (per un massimo di 3 anni).

È fondamentale notare che la stretta sui termini di rateazione non è stata applicata in modo uniforme a tutti i tipi di plusvalenze rateizzabili, mantenendo un trattamento più favorevole per operazioni strutturali come la cessione di complessi aziendali. Più in particolare, le plusvalenze realizzate tramite la cessione di azienda o rami d’azienda mantengono il periodo massimo di rateazione originario. Tali plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzazione o, se l’azienda è stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni (periodo di possesso che non è stato modificato), a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (5 esercizi totali).

Allo stesso modo, per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta da parte delle società sportive professionistiche, la rateazione è prevista in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che i diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Dal punto di vista procedurale, la norma ribadisce che la scelta di rateizzare la plusvalenza deve obbligatoriamente risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione di questa, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzazione. Infine, per assicurare un allineamento nella transizione alla nuova normativa, il Legislatore ha previsto che, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’imposta del periodo precedente debba essere assunta simulando l’applicazione delle nuove disposizioni. Ciò garantisce che i soggetti IRES e IRPEF imprenditori tengano immediatamente conto dell’accelerazione fiscale indotta dalla riduzione del periodo di rateazione.