Legge di Bilancio 2026: incentivi al lavoro dipendente tra crescita salariale e incertezze normative
di Settore Fisco e Diritto d’Impresa di AssolombardaLa Legge di Bilancio 2026 interviene in modo articolato sul reddito da lavoro dipendente, introducendo e potenziando diversi regimi di tassazione sostitutiva, che incidono direttamente sulla dinamica retributiva. L’obiettivo dichiarato è di coniugare il sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori con obiettivi di produttività e flessibilità organizzativa.
Il quadro che emerge è tuttavia frammentario: accanto a misure di indubbio favore fiscale, si riscontra una crescente stratificazione normativa, caratterizzata da regimi selettivi, limiti temporali e soglie differenziate, che rischiano di incidere significativamente sulla gestione aziendale.
Premi di risultato: l’aliquota all’1% rischia di disincentivare l’opzione per il welfare
Il Legislatore modifica nuovamente la tassazione sostitutiva dei premi di risultato, riducendo, per il biennio 2026-2027, l’imposta sostitutiva dal 5% all’1% e innalzando il tetto massimo agevolabile da 3.000 a 5.000 euro annui.
La riduzione dell’aliquota a livelli quasi simbolici rappresenta un ulteriore incentivo alla diffusione di sistemi premianti legati alla produttività aziendale. Tuttavia, l’intervento normativo rende meno conveniente la conversione dei premi monetari in servizi di welfare, indebolendo uno strumento che negli anni ha favorito soluzioni retributive più efficienti sul piano fiscale e sociale.
Inoltre, non vengono risolti i nodi strutturali della disciplina.
Permane, in particolare, il requisito di accesso al regime agevolativo, legato all’effettiva capacità delle imprese di incrementare costantemente i risultati aziendali. Il rischio, in un contesto di stagnazione produttiva e tensioni geopolitiche, è che l’estensione del beneficio rimanga, in molti casi, puramente teorica.
Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi contrattuali
Con l’articolo 1, comma 7, si introduce un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La misura si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a 33.000 euro. I beneficiari hanno la facoltà di rinunciare al regime sostitutivo, qualora la tassazione ordinaria risulti più conveniente.
La disposizione si colloca nel solco delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva, favorendo l’adeguamento salariale al costo della vita. Non mancano tuttavia elementi di criticità.
In primo luogo, la nozione di “incremento retributivo” è formulata in termini ampi e generici, lasciando spazio a possibili dubbi interpretativi.
Ci si chiede, in particolare, se l’ambito applicativo della norma debba riferirsi ai soli aumenti tabellari ovvero se possa estendersi anche agli istituti indiretti, come i ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità, o agli ulteriori incrementi previsti dalla contrattazione collettiva su altri elementi della retribuzione accessoria (lavoro straordinario, trasferte, turnazioni, indennità di disagio e analoghe voci retributive).
Inoltre, la disposizione normativa fa riferimento genericamente ai rinnovi contrattuali, senza specificare il livello di contrattazione. L’ampiezza della formulazione adottata dal legislatore sembra estendere l’applicazione dell’agevolazione a tutti i livelli della contrattazione collettiva: nazionale, territoriale e aziendale.
Ma l’elemento di maggiore incertezza riguarda l’individuazione delle retribuzioni agevolabili. La nuova disposizione, infatti, si applica gli incrementi effettivamente corrisposti nel 2026, purché conseguenti a rinnovi di contratti collettivi sottoscritti nel periodo 2024-2026.
Resta però da chiarire se il beneficio riguardi esclusivamente gli aumenti erogati per la prima volta nell’anno o se si estenda anche a incrementi già riconosciuti nel 2025 e consolidati nel trattamento economico minimo nel corso del 2026.
Emblematico è il caso del rinnovo del CCNL metalmeccanici, sottoscritto il 22 novembre 2025, che prevede per il livello medio (C3) un incremento complessivo di 205,32 euro, distribuito su quattro anni. La prima tranche, pari a 27,70 euro, è stata corrisposta a giugno 2025, mentre la seconda, pari a 53,17 euro, è prevista con decorrenza 1° giugno 2026.
| Livello | dal 1° giugno 2025 | dal 1° giugno 2026 | dal 1° giugno 2027 | dal 1° giugno 2028 | ||||
| minimi | aumenti | minimi | aumenti | minimi | aumenti | minimi | aumenti | |
| C3 | 2.158,26 | 27,70 | 2.211,43 | 53,17 | 2.271,01 | 59,58 | 2.335,88 | 64,87 |
Ci si chiede, in tale ipotesi, se l’imposta sostitutiva del 5% debba applicarsi unicamente alla tranche di 53,17 euro corrisposta per la prima volta nel 2026, o anche al differenziale di 27,70 euro, già erogato nel 2025, ma che nel 2026 viene consolidato nel nuovo minimo tabellare.
Anche quest’ultimo importo, infatti, costituisce un “incremento retributivo” pagato nel 2026 e riconducibile a un rinnovo contrattuale sottoscritto nel periodo agevolato, sebbene la sua prima erogazione sia avvenuta lo scorso anno.
Imposta sostitutiva per lavoro notturno, festivo e a turni
Con i commi 10-12 dell’articolo 1 viene introdotta, per il solo periodo d’imposta 2026, un’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni, entro il limite annuo di 1.500 euro, a favore dei lavoratori con reddito non superiore, nel 2025, a 40.000 euro.
La misura – analoga, nella sua ratio a quella prevista per il settore turistico-alberghiero[1] – riconosce la maggiore onerosità sociale e personale delle predette prestazioni, attraverso un incremento del netto percepito dal lavoratore.
La principale criticità risiede, anche in questo caso, nell’individuazione delle voci agevolabili.
La norma, infatti, fa esplicito riferimento:
- alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del DLgs. 66/2003[2], e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
- alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- alle indennità di turno e agli ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
La norma sembra rinviare ai CCNL esclusivamente ai fini delle definizioni sopra richiamate. Ne consegue la necessità di chiarire se l’ambito applicativo dell’agevolazione debba ritenersi circoscritto alle maggiorazioni e alle indennità previste dai contratti collettivi nazionali ovvero se possa comprendere anche quelle introdotte dalla contrattazione territoriale o aziendale.
Inoltre, poiché la misura è espressamente limitata al “periodo d’imposta 2026”, è necessario chiarire l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione, alla luce del principio di “cassa allargata” che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, andrebbe confermato se l’imposta sostitutiva trovi applicazione con riferimento a tutte le somme corrisposte nel corso del 2026 e, dunque, anche alle maggiorazioni e indennità maturate nel mese di dicembre 2025 ma erogate dopo il 12 gennaio 2026. Specularmente, resterebbero escluse dall’agevolazione le somme maturate nel dicembre 2026 ma corrisposte oltre il 12 gennaio 2027, pur se riferite a prestazioni rese nel periodo d’imposta agevolato.
Buoni pasto elettronici e previdenza complementare: un adeguamento coerente con l’evoluzione della prassi aziendale
Tra gli interventi di carattere strutturale si segnala l’innalzamento, da 8 a 10 euro, del limite di non imponibilità dei buoni pasto elettronici, in linea con la prassi aziendali e con l’incentivo all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
Viene inoltre incrementato il limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare, che passa da 5.164,57 a 5.300 euro annui. Sebbene l’aumento sia contenuto, la misura si muove nella direzione di un rafforzamento del secondo pilastro previdenziale, confermando l’attenzione del legislatore al problema dell’adeguatezza delle future prestazioni pensionistiche.
Occorre, tuttavia, chiarire il profilo temporale dell’innalzamento del limite, considerato che la norma (comma 201) fa riferimento alla decorrenza dal “periodo di imposta 2026”, mentre il successivo comma 202 prevede, in generale, una decorrenza dell’applicazione di tutte le disposizioni previste dal comma 201 dal 1° luglio 2026.
Considerazioni conclusive
La Legge di Bilancio conferma l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori, adeguando le retribuzioni al costo della vita e rafforzando il legame tra produttività e salario. Tuttavia, il quadro normativo risulta sempre più frammentato e caratterizzato da misure temporanee, soglie differenziate e persistenti incertezze applicative.
In tale contesto, si rende necessaria una stabilizzazione e una maggiore uniformità degli strumenti agevolativi, al fine di semplificare la gestione operativa per le imprese. È inoltre essenziale che l’Agenzia delle entrate fornisca chiarimenti interpretativi chiari e tempestivi, poiché l’incertezza normativa genera rilevanti oneri organizzativi e gestionali per le imprese e le costringe a operare in una condizione di costante emergenza.
[1] Per i lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale è confermata, anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2026, l’erogazione di un trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione lorda, riferito alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi e alle prestazioni di lavoro notturno. Il trattamento integrativo è fiscalmente esente per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.
[2] Agli effetti della presente disposizione per “periodo di riposo” si intende qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro; per “periodo notturno”, un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; per “lavoro a turni” qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.


