Revoca del concordato preventivo per frode: fraintendimenti su meritevolezza e convenienza

App. Bari, sez. 1^ civile, 21 ottobre 2025 – Pres. Mitola – Rel. Manzionna

Parole chiave

concordato preventivo – concordato in continuità aziendale – transazione fiscale e previdenziale – dissenso – cram down fiscale e contributivo – ristrutturazione trasversale – opposizione all’omologazione – reclamo – meritevolezza soggettiva – irrilevanza – mala gestio – responsabilità penale – convenienza economica – informativa ai creditori – frode – esclusione

Massima: “L’omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale non è preclusa da pregresse condotte di mala gestio dell’imprenditore, la cui rilevanza penale non sia ancora stata accertata in via definitiva e che non inficino la convenienza economica della proposta, purché di esse sia stata data adeguata informazione ai creditori”.

Riferimenti normativi

Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, artt. 84, 87, 88, 106, 112

CASO

La società Alfa era incorsa in sistematici inadempimenti degli oneri tributari e previdenziali, così denotando una strutturale incapacità di finanziare lecitamente la propria attività. I suoi amministratori, per giunta, avevano compiuto atti distrattivi mediante pagamenti a terzi a fronte di fatture per operazioni inesistenti e tale condotta era oggetto di un contenzioso tributario e di un procedimento penale ancora pendenti.

Per queste ragioni, quando la società Alfa aveva sottoposto ai propri creditori una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta con falcidia e dilazione dei debiti tributari e previdenziali, l’Agenzia delle Entrate aveva fatto constare il proprio dissenso e si era, poi, formalmente opposta alla richiesta di omologazione. Il Tribunale di Bari aveva, nondimeno, respinto l’opposizione, non riscontrando nelle circostanze denunciate dall’Agenzia delle Entrate dei possibili atti di frode ai creditori, giacché la società Alfa aveva spontaneamente fornito esaustiva informazione in proposito. Ciò posto e ravvisata la sussistenza dei presupposti per il cram down fiscale e contributivo e per la ristrutturazione trasversale, il Tribunale aveva omologato il concordato preventivo.

L’Agenzia delle Entrate ha, a questo punto, proposto reclamo contro la sentenza di omologazione, replicando le medesime censure che aveva già sottoposto al Tribunale.

SOLUZIONE

La Corte d’Appello di Bari ha ritenuto di non dover tornare ad esaminare la sussistenza – non contestata dalla reclamante – dei presupposti richiesti dall’art. 88, comma 4, CCII per il cram down fiscale e contributivo e dall’art. 112, comma 2, CCII per la ristrutturazione trasversale. Ha, dunque, concentrato la propria analisi sulle sole circostanze denunciate dall’Agenzia delle Entrate, onde valutare se potessero integrare atti di frode ai creditori, che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a revocare ex art. 106 CCII il decreto di apertura del concordato preventivo e, comunque, a non concedere l’omologazione.

Per un verso, la Corte d’Appello ha rimarcato l’assenza di accertamenti definitivi in ordine alla rilevanza delle condotte contestate dalla reclamante tanto sul piano penale, quanto sul piano della responsabilità amministrativa tributaria, essendo ancora in corso i relativi procedimenti. Ha, poi, osservato che, in quanto “ancora sub iudice“, tali condotte “non possono, di per sé, inficiare la convenienza oggettiva e la legalità della proposta”. Ha, quindi, escluso che esse potessero integrare atti di frode aventi rilevanza ai sensi dell’art. 106 CCII, poiché – come già verificato dal Tribunale di Bari – la società Alfa aveva spontaneamente fornito esaustiva informazione ai creditori sulla pendenza dei procedimenti in sede penale e tributaria e sulle vicende ad essi sottese.

Per altro verso, la Corte d’Appello ha evidenziato come la meritevolezza soggettiva dell’imprenditore non sia più da tempo un presupposto imprescindibile per l’omologazione. Nondimeno, ha osservato come “il concetto di ‘meritevolezza’ nel concordato preventivo in continuità aziendale si sia evoluto, nel senso che non è più un requisito soggettivo, ma si basa sulla credibilità del piano di risanamento e sulla garanzia per i creditori, con l’obiettivo di preservare l’attività d’impresa e i posti di lavoro”. Nel caso di specie, la passata opacità della gestione fiscale poteva ritenersi superata proprio dalla trasparenza dimostrata in ordine alle circostanze rimarcate dall’Agenzia delle Entrate, nonché dal percorso di regolarizzazione tributaria intrapreso dalla società Alfa.

Per tali ragioni, la Corte d’Appello ha disposto il rigetto del reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate e confermato l’omologazione del concordato preventivo della società Alfa.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

In base all’originaria formulazione dell’art. 181, comma 1, nn. 1 e 4, l.fall., la meritevolezza soggettiva dell’imprenditore e la convenienza oggettiva della proposta erano due dei requisiti che il tribunale era chiamato a vagliare d’ufficio ai fini dell’omologazione del concordato preventivo. Da un lato, per essere considerato meritevole, l’imprenditore doveva possedere adeguati attributi etico-morali e tecnico-professionali (cfr. Cass. civ., sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9201, in Fall., 1991, 348); ma, trattandosi di valutazione intrisa di discrezionalità, era opinione diffusa che essa dovesse ancorarsi ai parametri della responsabilità penale e disciplinare, con il corollario della presunzione costituzionale di non colpevolezza sino a condanna definitiva ex art. 27, comma 2, Cost. (cfr. Trib. Firenze, 21 marzo 1995, in Giur. comm., 1996, II, 432). Dall’altro lato, per essere considerata conveniente, la proposta concordataria doveva offrire alla massa dei creditori, complessivamente intesa, risorse superiori a quelle concretamente ritraibili dal fallimento (cfr. Cass. civ. 10 gennaio 1986, n. 68, in Fall., 1986, 508).

La revoca dell’ammissione al concordato preventivo, disciplinata dall’art. 173 l.fall., operava come una sorta di anticipazione del vaglio negativo di meritevolezza, onde impedire la prosecuzione delle procedure di concordato preventivo che non avrebbero potuto giungere all’omologazione: gli atti di frode dell’imprenditore facevano, infatti, presumere l’assenza dei necessari attributi etico-morali e tecnico-professionali (sulla fungibilità delle relative valutazioni, cfr. Cass. civ. 2 aprile 1985, n. 2250, in Fall., 1985, 1036).

La riforma della legge fallimentare attuata tra il 2005 e il 2007, con la riscrittura degli artt. 180 e 181 l.fall., espunse dai requisiti per l’omologazione sia la meritevolezza soggettiva dell’imprenditore, sia la convenienza oggettiva della proposta concordataria. Restò, invece, in vigore l’art. 173 l.fall., che venne modificato limitatamente agli aspetti procedimentali, lasciando invariati i presupposti sostanziali per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo.

Venuta meno la correlazione con il vaglio di meritevolezza, la giurisprudenza successiva reinterpretò il fondamento razionale dell’art. 173 l.fall., restringendo la qualificazione degli atti di frode all’occultamento o all’inadeguata rappresentazione di fatti suscettibili d’incidere sugli elementi attivi e passivi del patrimonio: omissioni informative idonee a falsare la genuina formazione della volontà dei creditori (cfr. Cass. civ., 23 giugno 2011, n. 13817; Cass. civ., 23 giugno 2011, n. 13818; Cass. civ., 14 febbraio 2014, n. 3543, in Fall., 2014, 1264). Si è, inoltre, chiarito che la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, avendo funzione deterrente rispetto a possibili violazioni dell’obbligo di trasparenza, non è impedita da eventuali ravvedimenti postumi dell’imprenditore proponente e, perciò, opera anche in presenza di condotte solo inizialmente decettive (cfr. Cass. civ., 26 giugno 2014, n. 14552).

Il concetto di frode decettiva è rimasto inalterato nel passaggio al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’art. 106, comma 3, CCII la sanziona oggi con la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo, mentre l’art. 44, comma 2, CCII prevede la revoca del decreto di concessione dei termini in ipotesi di domanda prenotativa. Contestualmente, in base all’art. 55, comma 4, CCII, vanno revocate le misure protettive e cautelari eventualmente confermate o concesse.

L’art. 112 CCII ha, invece, significativamente innovato i presupposti per l’omologazione, ma senza reintrodurre alcun vaglio di meritevolezza soggettiva dell’imprenditore o di convenienza oggettiva della proposta. Il tribunale può essere, invero, tenuto a compiere un vaglio di convenienza in caso di opposizione dei creditori dissenzienti (cfr. art. 112, commi 3 e 5, CCII) ed è sempre tenuto a compierlo onde procedere al cram down fiscale e contributivo (cfr. art. 88, comma 4, CCII); ma si ha riguardo, in tali ipotesi, alla convenienza soggettiva dei soli creditori opponenti o, rispettivamente, degli enti titolari di crediti tributari e previdenziali. Non si tratta, quindi, della riproposizione di un vaglio di convenienza oggettiva per l’intera massa dei creditori.

Ciò posto, non si può condividere la posizione della Corte d’Appello di Bari, secondo cui le pregresse condotte di mala gestio dell’imprenditore potrebbero precludere l’omologazione del concordato preventivo in caso di definitivo accertamento della loro rilevanza penale o qualora inficino la convenienza economica della proposta concordataria. Da un lato, il riferimento a un accertamento definitivo di responsabilità richiama anacronisticamente il parametro un tempo in voga per circoscrivere la discrezionalità insita nel vaglio di meritevolezza soggettiva del debitore: vaglio che il tribunale non può più compiere, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte. Dall’altro lato, qualora le condotte di mala gestio siano state occultate ai creditori, la frode in tal modo realizzata comporta l’arresto della procedura a prescindere da ogni vaglio di convenienza oggettiva della proposta concordataria, che è parimenti sottratto al tribunale (cfr. Cass. civ., 30 gennaio 2026, n. 2042, secondo cui “il compimento di atti di frode costituisce un disvalore in sé, indipendentemente dal fatto che la proposta possa in astratto essere comunque conveniente”).

Più convincente appare l’altra affermazione della Corte d’Appello di Bari, secondo cui il vaglio di meritevolezza si riproporrebbe nell’attuale disciplina concordataria, ma non più in senso soggettivo con riguardo alla persona dell’imprenditore, bensì in senso oggettivo con riguardo al piano concordatario in continuità aziendale. Il piano concordatario in tanto risulta meritevole del favor legislativo che connota la continuità aziendale in quanto sia concretamente idoneo, in una prospettiva non limitata al breve periodo, a preservare un compendio aziendale ancora capace di produrre ricchezza e a salvaguardare nella misura possibile i livelli occupazionali, in conformità alla funzione programmaticamente illustrata dall’art. 84, comma 2, CCII.

Una volta affermata quest’evoluzione del concetto di meritevolezza, che può in astratto condividersi, lascia perplessi il modo in cui la Corte d’Appello vi ha dato concreta applicazione nel caso di specie. Il piano concordatario in continuità aziendale prospettato dalla società Alfa è stato ritenuto meritevole per la semplice ragione della trasparenza dimostrata sulle pregresse condotte di mala gestio, ossia per l’assenza di atti di frode intesa in senso decettivo. Essendo prevista la continuità aziendale in forma indiretta, mediante prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del cessionario dell’azienda, sarebbe occorso, piuttosto, verificare se quest’ultimo fosse in grado di ripristinare una situazione di durevole equilibrio economico-finanziario, prendendo appositamente in esame il suo piano industriale.

In difetto, il rischio è quello che, con l’omologazione del concordato preventivo della società Alfa e la sua conseguente esdebitazione, il cessionario continui a gestire un’impresa struttralmente incapace di finanziare lecitamente la propria attività. L’omologazione, insomma, verrebbe a favorire la prosecuzione di un’attività che ciclicamente determinerebbe la crisi o l’insolvenza del suo titolare, continuando ad incidere negativamente sia sulla concorrente attività delle imprese virtuose, sia sull’equilibrio finanziario dello Stato. Era questo, a ben vedere, il vero significato dell’opposizione e del reclamo proposti nel caso di specie dall’Agenzia delle Entrate.

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