Corte di Cassazione, Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817 – Pres. M. Ferro – Est. P. Vella
Parole chiave: Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa – nozione di categorie – inammissibilità del gerrymandering
Massima: “L’assonanza dell’art. 61, comma 1, CCII circa i criteri d’individuazione dei presupposti per l’inclusione in una categoria degli accordi di ristrutturazione con la disposizione dell’art. 2, lett. r), CCII, definitoria delle classi del concordato preventivo consente di ritenere contigui i due istituti, la cui diversa denominazione testimonia lo scrupolo del legislatore di mantenere distinte le fisionomie dei due strumenti di soluzione della crisi”.
Riferimenti normativi: Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza artt. 61; 2, comma 1, lett. r)
CASO E SOLUZIONE
La Corte di Cassazione esamina il ricorso di un imprenditore che lamenta, principalmente, la decisione dei giudici di merito che, nel vagliare le condizioni di ammissibilità di un accordo di ristrutturazione dei debiti, avevano ritenuto illegittimo l’accorpamento, in un’unica categoria, dei fornitori (per un totale di circa 3 milioni di euro) e delle banche (titolari di crediti per circa 1 milione di euro, soltanto alcuni dei quali assistiti da garanzie pubbliche), in un procedimento in cui la quasi totalità dei primi aveva aderito mentre la quasi totalità dei secondi non aveva aderito.
La Suprema Corte, dopo aver rilevato come le previsioni testuali circa le condizioni per l’inclusione nelle stesse categorie presentino una notevole assonanza nei due istituti degli accordi e del concordato preventivo (art. 61, comma 1, CCII: “omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici” e art. 2, lett. r), CCII: “posizione giuridica e interessi economici omogenei”), correttamente ne deduce come la “palese assonanza” delle norme “non necessita di commenti”, rilevando che la differenza di nomenclatura si giustifica in virtù della volontà del legislatore di tenere distinte le fisionomie dei due istituti.
Tanto premesso e ricapitolato lo stato della giurisprudenza circa le nozioni di “posizione giuridica” e “interessi economici”, la Corte esattamente osserva che, affinché non venga frustrata la ratio della riconduzione all’adesione della maggioranza la volontà dell’intera categoria, è necessario che questa sia disegnata in modo corretto, ricorrendo cioè l’effettiva identità o almeno l’omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici. Donde l’illegittimità delle pratiche scorrette di “gerrymandering” ideate per ottenere maggioranze illegittime irrispettose delle particolarità di creditori non equiparabili tra loro.
COMMENTO
La decisione in rassegna è di particolare interesse perché pone il punto su una questione che la Corte regolatrice non aveva mai, sinora, preso in esame.
La posizione assunta conferma l’opinione diffusa in dottrina della sostanziale eguaglianza delle nozioni di “classe” nel concordato preventivo e di “categoria” negli accordi.
Di seguito, elenchiamo i precedenti della giurisprudenza di merito in tema di “categorie” negli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Quanto alla norma di “categoria” e ai suoi tratti distintivi, in un precedente è stato affermato che per “posizione giuridica” s’intende “la tipologia dell’operazione creditizia da cui il debito trae origine”; per “interesse economico” s’intende “la tipologia della garanzia di soddisfazione per il creditore, con la conseguente necessità di tenere conto di eventuali garanzie collaterali detenute da altri creditori facenti parte della categoria” (Trib. Forlì 5 maggio 2016, in www.ilcaso.it).
Peraltro, l’erronea ricomprensione di un singolo creditore all’interno di una categoria, se certamente è inidonea a determinare l’estensione degli effetti dell’accordo raggiunto con il creditore impropriamente collocato in quella categoria, non determina, di per sé, il venir meno della possibilità di estendere gli effetti dell’accordo raggiunto con la maggioranza qualificata con gli altri creditori minoritari; il tribunale dovrà infatti vagliare se, operata la prova di resistenza, si possa affermare che, con i creditori di quella categoria, sia stata effettivamente raggiunto l’accordo con creditori che rappresentino quanto meno il 75% del totale degli appartenenti a quella categoria (Trib. Prato 30 marzo 2020, est. Brogi, in Il Fallimento, 2021, 537, con nota di I.L. Nocera e in www.ilcaso.it – in cui l’anno – 2020 – è indicato erroneamente come 2021).
Se è poi indubbio che la formazione delle categorie deve rispettare canoni ben precisi, non è invece necessario, almeno secondo un precedente, che la ripartizione dei creditori nelle varie categorie debba manifestarsi mediante individuazione esplicita delle stesse, potendosi ricavare anche implicitamente l’appartenenza di uno o dell’altro creditore ad una determinata categoria (nel caso di specie, si trattava di un creditore appartenente al ceto dei creditori bancari chirografari): Trib. Parma 15 febbraio 2023, in www.ilcaso.it.
Quanto ai creditori bancari, per poter predicare l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici può farsi riferimento, quanto alla prima, alla distinzione tra chirografari e privilegiati (cfr. Trib. Padova 31 dicembre 2016, in Juris Data); quanto alla seconda, all’aspettativa di soddisfazione, soprattutto in presenza di garanzie (Trib. Bergamo 30 marzo 2022 (est. De Simone), in Diritto della crisi); si veda anche Trib. Milano 11 febbraio 2016, in Il Fallimento, 2016, 914, con nota di M. Fabiani (relativa ad un procedimento ex art. 182-septies l.fall.), che distingue, quanto alla posizione giuridica, tra creditori privilegiati e chirografari, da un lato, nonché a seconda della forma tecnica del titolo del finanziamento (conto corrente, mutuo, etc.) e, quanto all’interesse economico, tra crediti diretti e crediti per fideiussioni rilasciate per altre società del gruppo.
In una pronunzia (Trib. Forlì 5 maggio 2016, cit.) si è affermato che il tribunale, nell’operare la doverosa verifica circa la correttezza nella formazione delle categorie, nel caso in cui accerti l’erronea collocazione di un creditore in una categoria ovvero ravvisi l’erroneità dei criteri adottati, potrebbe procedere ad una riformulazione delle categorie, d’ufficio; oppure potrebbe imporre la creazione di nuove categorie o la modificazione di quelle già create (Trib. Milano 19 luglio 2011, in Dir. fall.,2012, II, 387 – peraltro in una pronunzia relativa ad una procedura di concordato preventivo).
