In pendenza dell’esecuzione del concordato omologato è sospesa la prescrizione dei crediti anteriori

Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 – Pres. Terrusi – Rel. Fidanzia

Parole chiave: Concordato preventivo – Omologa – Effetti – Temporanea inesigibilità dei crediti – Decorso del termine di prescrizione – Esclusione

[1] Massima: L’omologa del concordato, vincolando – a norma dell’art. 184 l. fall. vigente ratione temporis – tutti i creditori anteriori all’osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo a una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti e integra una causa giuridica ostativa all’ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini; resta ferma, tuttavia, la possibilità del creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima della scadenza dei termini, ove si manifesti con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili.

Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, artt. 168, 184; cod. civ., art. 2935

CASO

Una società in liquidazione e in concordato preventivo adiva il Tribunale di Bari per ottenere la condanna dei creditori che avevano ricevuto pagamenti successivamente al decreto di omologazione del piano a restituire quanto percepito, assumendo che il termine di prescrizione era decorso senza che fosse mai intervenuto alcun atto interruttivo.

La domanda veniva rigettata, con sentenza confermata all’esito del giudizio di appello, sul presupposto che i limiti all’esercizio dei diritti conseguenti all’omologazione del concordato, stabiliti a tutela della par condicio creditorum e riguardanti anche la fase di esecuzione, rendono i crediti inesigibili, sicché, sulla base di quanto stabilito dall’art. 2935 c.c., il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che sia divenuto esecutivo il progetto di riparto che prevede il pagamento del credito, ovvero prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del progetto ai creditori, rimanendo nel frattempo sospeso.

La sentenza di secondo grado era gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l’inesigibilità dei crediti anteriori alla presentazione della domanda di concordato preventivo – assimilabile a quella che deriva in conseguenza della conclusione di un pactum de non petendo – determina l’impossibilità di pretendere l’adempimento prima della scadenza dei termini previsti dalla proposta concordataria omologata o nei piano di riparto, sicché, fino a quando tali termini non siano spirati, il diritto non può essere esercitato e la prescrizione non può decorrere.

QUESTIONI

[1] Con la sentenza che si annota, la Corte di cassazione ha precisato come l’omologa del concordato preventivo influisce sul decorso dei termini di prescrizione dei crediti vantati nei confronti della società ammessa alla procedura concorsuale.

Secondo la tesi patrocinata dalla società ricorrente, la prescrizione dei crediti non è legalmente impedita, per effetto di quanto stabilito dall’art. 168 l.fall., dal divieto di soddisfare le proprie ragioni sui beni del debitore sino all’acquisita definitività del decreto di omologa, sicché, al di fuori dell’ipotesi in cui i creditori abbiano avviato azioni esecutive e cautelari, la prescrizione continua a decorrere in pendenza della procedura, in base alla disciplina generale, non potendo il provvedimento di omologazione del concordato assurgere a causa legale di interruzione o di sospensione del corso della prescrizione, in difetto di una specifica previsione normativa in tale senso.

I giudici di legittimità hanno disatteso questa impostazione, distinguendo tra la fase che precede l’omologa del concordato e quella che la segue.

Per la fase antecedente l’omologa, la prescrizione continua a decorrere per i crediti anteriori già scaduti, quindi esigibili, mentre inizia a decorrere, a norma del combinato disposto degli artt. 55 e 169 l.fall., per i crediti non ancora scaduti prima dell’inizio della procedura. Il divieto di avviare o coltivare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore imposto ai creditori anteriori dall’art. 168, comma 1, l.fall., in questo senso, non influisce sul decorso della prescrizione, visto che, anche con riguardo alla procedura fallimentare (per la quale analogo divieto è imposto dall’art. 51 l.fall.), perché si determini l’interruzione della prescrizione, occorre presentare domanda di ammissione al passivo (che – a termini dell’art. 94 l.fall. – produce gli stessi effetti della domanda giudiziale).

Allo stesso modo, non rileva il disposto dell’art. 168, comma 2, l.fall., a mente del quale restano sospese le prescrizioni che sarebbero state interrotte per effetto degli atti considerati dal comma 1, poiché la norma, in deroga alla disciplina generale dettata dall’art. 2943 c.c., ha lo scopo di ricollegare alle azioni esecutive e cautelari già intraprese al momento della pubblicazione della domanda di concordato, anziché il normale effetto interruttivo, quello di sospensione della prescrizione dei crediti azionati, mentre il legislatore non ha inteso fare discendere dall’apertura della procedura di concordato una sospensione generalizzata della prescrizione a  beneficio di tutti i creditori concordatari.

Dunque, nella fase antecedente all’omologa, l’unica interruzione o sospensione della prescrizione che si verifica è quella contemplata dal comma 2 dell’art. 168 l.fall., di cui possono avvalersi solo i creditori che hanno precedentemente avviato azioni esecutive o cautelari.

Di converso, l’ammissione del debitore alla procedura non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a fare valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti della debitrice in concordato istanze, solleciti e atti cautelativi di costituzione in mora.

Con riguardo al procedimento di omologa, è opportuno rammentare che, nell’ipotesi in cui il concordato sia stato approvato per effetto del raggiungimento delle maggioranze richieste dal comma 1 dell’art. 177 l.fall., è previsto un doppio binario, a seconda che, a seguito della fissazione dell’udienza in camera di consiglio da parte del tribunale, siano state proposte o meno opposizioni: mentre nel secondo caso, in base a una procedura semplificata, il concordato viene omologato con decreto non soggetto a gravame (art. 180, comma 3, l.fall.), nel primo caso il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, provvede con decreto motivato impugnabile con reclamo avanti alla corte d’appello, omologando il concordato – in virtù del cosiddetto cram-down fiscale – anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall’articolo 177 l.fall. e la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 180, commi 4 e 5, l.fall.). Come precisato da Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19981, la procedura di omologa del concordato preventivo a seguito di cram-down fiscale non rappresenta un tertium genus rispetto alle ipotesi di approvazione della proposta (art. 180 l.fall.) o di mancata approvazione della stessa (art. 179 l.fall.), bensì una regola di omologazione che, proprio in virtù del suo funzionamento, si colloca nell’ambito della prima ipotesi, potendosi, quindi, avere casi nei quali il cram-down fiscale opera in costanza di opposizioni (con applicazione del regime procedurale ordinario) e casi nei quali, nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, lo stesso opera in assenza di opposizioni (con conseguente applicazione del regime procedurale semplificato).

Per la fase successiva all’omologa, invece, i creditori hanno diritto di essere pagati secondo le modalità e i tempi previsti, rispettivamente, dal piano di riparto predisposto dal liquidatore divenuto esecutivo, in caso di concordato con cessione dei beni, ovvero dalla proposta, in caso di concordato ordinario.

In ogni modo, il vincolo scaturente dall’obbligatorietà del concordato nei confronti dei creditori anteriori a norma dell’art. 184 l.fall. fa sì che il pagamento dei crediti non possa essere preteso prima della scadenza dei termini previsti nel piano di riparto o nella proposta, producendosi un effetto dilatorio sul soddisfacimento della pretesa che rende temporaneamente inesigibile un credito quand’anche non soggetto, in precedenza, a condizione o a termine, vale a dire una temporanea inesigibilità dei crediti anteriori alla procedura assimilabile a quella che può essere convenzionalmente stabilita mediante un pactum de non petendo.

Sebbene i creditori, anche dopo l’omologazione del concordato, non perdano la facoltà di agire in giudizio per l’accertamento dei propri crediti, ove contestati, il loro regime di esigibilità viene comunque a essere mutato per effetto dei vincoli scaturenti dalla proposta concordataria o dai piani di riparto, che introducono una causa giuridica ostativa all’esercizio del diritto, idonea a determinare la sospensione del corso della prescrizione.

Per consolidato principio giurisprudenziale, allorché sia previsto un termine di adempimento a favore del debitore, prima del quale il creditore non può esigere la prestazione, la prescrizione estintiva del diritto di credito comincia a decorrere solo dopo la sua scadenza.

Di conseguenza, nel caso di concordato preventivo omologato, solo la scadenza del termine di adempimento previsto nella proposta o nel piano di riparto, facendo venire meno la situazione di temporanea inesigibilità del credito, consente alla prescrizione di riprendere a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., perché solo in quel momento il diritto può essere fatto valere.

Per i giudici di legittimità, questa conclusione si impone in ragione del fatto che la regola di cui all’art. 2935 c.c., pur facendo riferimento a una prescrizione che inizia a decorrere, deve, in realtà, intendersi estesa sia agli ostacoli che si frappongono ab initio all’esercizio del diritto, sia a quelli che intervengono quando la prescrizione abbia già iniziato a decorrere: pertanto, in presenza di un ostacolo giuridico all’esercizio del diritto e di un termine che aveva già iniziato a decorrere prima dell’intervento di tale ostacolo, la situazione di temporanea inesigibilità del credito determina una parentesi nella decorrenza della prescrizione.

Il che significa che, in caso di omologa del concordato, vincolante per tutti i creditori anteriori ai sensi dell’art. 184 l.fall., si determina la sospensione della prescrizione, quale effetto legale della situazione di inesigibilità del credito – determinata dalla fissazione di nuovi termini di pagamento nella proposta concordataria o nei piani di riparto – che rimane operante fino alla scadenza di tali termini, allorché il credito torna a essere esigibile.

La Corte di cassazione ha, inoltre, evidenziato che, quando emerga con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili, ovvero che sussistono condizioni ostative all’esecuzione del concordato, così come approvato e omologato, il singolo creditore può agire per la risoluzione del concordato, facendo così valere il proprio diritto a norma dell’art. 2935 c.c., nonché presentare un’istanza di fallimento o promuovere un’azione esecutiva quando, scaduti i termini indicati nella proposta per il soddisfacimento dei singoli crediti, si apprezzi – come fatto sopravvenuto autonomamente rilevante – l’insolvenza derivante dalla mancata esecuzione dell’accordo concordatario e dal mancato pagamento dei crediti, seppure nella misura falcidiata.

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