Tribunale di Milano 14 dicembre 2025
Massima: “In difetto di un concreto, serio e attendibile progetto di risanamento, idoneo a dimostrare che le misure richieste siano strumentali al superamento della crisi e non già alla sola liquidazione atomistica del patrimonio, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per la conferma delle misure protettive invocate.
La composizione negoziata nasce per mediare interessi e stimolare il risanamento dell’attività economica, non per sterilizzare tout court l’agressione patrimoniale.
L’esistenza di una “concreta prospettiva di risanamento”, da vagliare a cura dell’esperto attraverso il corredo documentale depositato dall’imprenditore in allegato al ricorso per l’accesso alla composizione negoziata, costituisce un profilo essenziale e condizionante l’ulteriore corso del percorso di mediazione, tanto da essere evocata ripetutamente, per ben tre volte, nell’art. 17 c. 5”.
Disposizioni applicate: art. 6 – 12 e ss CCI
La Composizione negoziata della crisi d’impresa è uno dei due istituti unitamente al concordato semplificato introdotti dal D.L. n. 118/2021 e poi confluiti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) con l’approvazione del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito in L. 4 agosto 2022, n. 122.
A seguito dell’entrata in vigore della prima versione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ci si è resi conto di come mancasse una disciplina volta alla gestione della crisi che non fosse squisitamente concorsuale. A seguito del D.L. 118 e dell’assorbimento della Composizione negoziata nel CCI invece, ci si è nuovamente chiesti se il CCI che aveva apportato alcune modifiche (tra le prima l’abolizione dell’OCRI), potesse essere liberamente applicato anche a quelle procedure negoziali che già avevano avuto inizo.
La composizione negoziata è un istituto squisitamente privatistico, benchè frequentemente indicato come procedura, è caratterizzato da una particolare flessibilità, che prende le mosse già dalla considerazione della disciplina della gestione dell’impresa: gestione sottratta a qualsiasi vincolo autorizzatorio, preventivo o successivo che sia. E difatti, l’ art. 21, comma 1, CCII afferma esplicitamente che “nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa”: e quantunque la norma abbia conservato la modificazione che il D.L. n. 118/2021 aveva ricevuto – secondo la quale “l’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico finanziaria dell’attività”; ed ancora “quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente, ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori” -, si deve assolutamente ritenere che ciò non produca alcun effetto che possa compromettere la validità giurdica degli accordi e degli atti compiuti dall’imprenditore in regime di gestione dell’impresa.
Restano però due elementi formali che devono in questa sede essere esaminati.
Da una parte la circostanza che tale istituto effettivamente può attraversare una fase processuale ogniqualvolta l’imprenditore chieda vengano applicate le misure protettive e cautelari di cui agli artt. 18 e 19 CCI. Dall’altra vi è inoltre la circostanza che mentre gli altri istituti concorsuali posso essere effettivamente utilizzati in una fase di continuità aziendale indiretta o diversamente esclusivamente liquidatoria, la composizione negoziata resta un istituto di continuità aziendale, così come indicato all’art. 17 CCI.
CASO
Il Tribunale di Milano si trova coinvolto nell’esame di una domanda di conferma delle misure protettive e cautelari richieste dalla società Alfa srl in sede di una procedura di composizione negoziata della crisi. L’eccezione che solleva il Tribunale meneghino non rileva tanto ai fini dell’effettiva sussistenza dei presupposti delle misure protettive, ma proprio in seno alla possibile applicazione dell’istituto della composizione negoziata alla fattispecie a ruolo.
La società Alfa srl presentava una domanda di composizione negoziata della crisi, con un piano di risanamento che prevedeva la vendita del bene immobiliare al reale corrispettivo di mercato, senza gli abbattimenti previsti dal perito nell’esecuzione immobiliare già pendente, con possibile successivo soddisfacimento del 100% dei creditori.
L’impresa in crisi che si rivolge al Tribunale ai sensi dell’art. 18 e 19 CCI deve in primo luogo documentare la sussistenza di una ragionevole perseguibilità del risanamento quale obiettivo della composizione negoziata ex art. 12 CCI.
QUESTIONI
In merito alla procedura di composizione negozata ed ai presupposti di rilascio delle misure protettive e cautelari.
I presupposti per la concessione delle misure protettive e cautelari gli artt. 18 e 19 CCI prevedono che sia documentata una ragionevole perseguibilità di risanamento, quale obiettivo della composizione negoziata ex art. 12 CCI.
Nella fattispecie che qui interessa, il soddisfacimento dei creditori avviene attraverso un’operazione meramente liquidatoria e non è accompagnata da alcuna strategica riorganizzazione dell’attività d’impresa, di rilancio operativo o di recupero della capacità reddituale.
La continuità sottesa alla composizione negoziata non è solo formale ma richiede un vero piano industriale e flussi prospettici capaci di sostenere l’impresa nel medio periodo e di promuoverne il rilancio. Il percorso che si chiede agli stakeholders di intraprendere con l’imprenditore mira a un equilibrio strutturale dell’impresa, necessariamente fondato su organizzazione, investimenti e finanza funzionale, non sulla gestione passiva, residuale e mediata di un cespite. L’operazione delineata dal debitore non appare invece in alcun modo funzionale alla conservazione o alla continuità dell’attività d’impresa, nemmeno in termini di risanamento indiretto o di miglior soddisfacimento del ceto creditorio.
Anzi, anche prescindendo dallo stato delle trattative intercorse con i promssari acquirenti del bene immobile, seppur ad un prezzo superiore di quello evidenziato come base d’asta, si rileva come lo strumento della composizione negoziata sia stato utilizzato in una fattispecie di liquidazione pura, quando invece la “concreta prospettiva di risanamento” costituisce un profilo essenziale e condizionante.
Concludendo
Il Tribunale di Milano rileva come l’utilizzo dell’istituo della composizione negoziata in fattispecie come quella in esame, risulti ripiegato ad una funzione meramente strumentale e dilatoria, volta a paralizzare o comunque ad eludere le iniziative esecutive già legittimamente intraprese dai creditori, i quali vedrebbero altrimenti il proprio diritto di agressione patrimoniale soddisfatto secondo le regole ordinarie. Per tale motivo, rigetta l’istanza di conferma delle misure protettive.
