Processo tributario telematico: prova della notifica PEC valida anche con ricevute in PDF

Nel PTT, dopo la notifica del ricorso via PEC, non è raro che la parte depositi nel fascicolo telematico (SIGIT) le ricevute del procedimento notificatorio in PDF, talvolta come stampa e scansione, anziché nel formato nativo del messaggio. L’ordinanza n. 1779/2026 nasce da un caso tipico: il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile in primo grado e la decisione confermata in appello perché, secondo i giudici di merito, occorreva un modello documentale ritenuto indispensabile per verificare anche la tempestività della costituzione.

Il punto critico, quindi, non era la notifica in sé, ma la pretesa che la sua prova dovesse essere documentata solo secondo uno specifico standard informatico, così da consentire al giudice il controllo effettivo sul rispetto dei termini di costituzione (art. 22, D.Lgs. n. 546/1992).

In sintesi, i giudici di merito hanno ritenuto necessario il deposito, tramite SIGIT:

            •          della ricevuta di accettazione sottoscritta dal gestore PEC del mittente;

            •          della ricevuta di avvenuta consegna sottoscritta dal gestore PEC del destinatario.

La Suprema Corte di Cassazione, successivamente adita, accoglie e ribalta l’impostazione, richiamando la strumentalità delle forme (art. 156, c.p.c.) e la disciplina tecnica applicabile ratione temporis. Il D.M. 4 agosto 2015 sulle specifiche tecniche del PTT, all’art. 10, consente il deposito degli atti e documenti in PDF/A-1a o PDF/A-1b e, per scansioni di documenti analogici, anche in formato TIFF. Se il sistema consente tali formati, non è corretto trasformare il formato nativo della PEC in un requisito di ammissibilità, specie quando la documentazione prodotta consente comunque il controllo giudiziale.

Lo stesso Collegio ricorda che il deposito delle ricevute non è fine a sé stesso: serve a dimostrare la regolare instaurazione del contraddittorio e a consentire al giudice di verificare il rispetto del termine di costituzione. Ma, una volta che i file prodotti permettono quel controllo (date/ore, gestori, esito consegna), l’obiettivo è raggiunto e una eventuale difformità di formato resta irrilevante.

Sul piano probatorio, la Corte, quale giudice del fatto processuale, esamina il fascicolo e accerta che il contribuente aveva depositato in primo grado, nella stessa data della notifica, i messaggi PEC con la documentazione del procedimento notificatorio, seppur in PDF. Tale produzione costituisce prova idonea degli eventi del procedimento notificatorio e non può essere ignorata. In linea con Cassazione n. 15035/2016, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella casella del destinatario, pur senza fede privilegiata, fino a querela di falso. Ne consegue che la controparte può contestarne il contenuto con ordinari mezzi di prova, trattandosi, quindi, di documento che non ha certezza pubblica.

Decisivo, inoltre, l’onere di contestazione. Richiamando Cassazione, SS.U., n. 22438/2018, la Corte ribadisce che, in assenza di disconoscimento della conformità ai sensi dell’art. 23, comma 2, CAD, è sufficiente il deposito di copie semplici dei messaggi PEC; l’attestazione di conformità diventa necessaria solo se l’intimato non si costituisce o contesta espressamente la conformità della copia all’originale, e può intervenire sino alla discussione o Camera di Consiglio. Nel caso concreto, Agenzia delle Entrate si è costituita e ha riconosciuto di aver ricevuto il ricorso, senza contestare la conformità della documentazione prodotta.

La Corte colloca, infine, la soluzione nel divieto di formalismo eccessivo nella giustizia digitale, richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Patricolo e altri c. Italia, 23 maggio 2024): le tecnologie devono facilitare l’accesso al giudice e non erigere barriere meramente procedurali.

Ricadute pratiche:

•          la prova della notifica PEC può essere depositata anche in PDF, purché leggibile e completa;

•          l’inammissibilità non può discendere dal solo formato quando lo scopo della notifica è raggiunto e verificabile;

Nei giudizi in cui la prova della notifica PEC sia contestata per formato, l’attenzione va, quindi, spostata sulla verificabilità degli elementi essenziali (accettazione, consegna, date/ore, destinatario) e sull’eventuale disconoscimento della conformità, che resta l’innesco dell’onere di attestazione.

In mancanza di contestazioni specifiche e a fronte di costituzione della controparte, l’eccezione meramente tecnica rischia di tradursi in un formalismo eccessivo incompatibile con l’accesso effettivo al giudice, imponendo al giudice di privilegiare l’esame del merito.

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