La relazione sentimentale con il giudice impone la rinuncia ai mandati relativi a cause pendenti avanti al medesimo

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, intrapresa una relazione sentimentale con un magistrato, non si astenga – rinunciando ai mandati in corso – dal patrocinare cause promosse innanzi al medesimo, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione giacché mina le fondamenta degli irrinunciabili principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato, il quale deve essere libero di esercitare la propria funzione conservando, come prescrive l’art. 24 C.D.F., la propria indipendenza e difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

Con la sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025 il Consiglio Nazionale Forense è tornato a pronunciarsi sui limiti deontologici che governano i rapporti tra avvocati e magistrati, affrontando il tema particolarmente delicato della rilevanza disciplinare di una relazione sentimentale intercorsa tra un difensore e un giudice davanti al quale lo stesso professionista continuava a patrocinare cause.

La decisione trae origine dal procedimento disciplinare avviato nei confronti di un’avvocata cui era stato contestato di avere intrattenuto per un periodo significativo una relazione personale con un magistrato in servizio presso un ufficio giudiziario dinanzi al quale ella svolgeva attività difensiva. Nonostante l’esito penale della vicenda non avesse accertato la sussistenza di condotte corruttive, il Consiglio distrettuale di disciplina aveva comunque ritenuto la professionista responsabile di plurime violazioni deontologiche, irrogando la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione.

Il Consiglio Nazionale Forense, investito del ricorso, ha confermato la decisione disciplinare, valorizzando in particolare il principio di autonomia tra giudizio penale e procedimento disciplinare. In tale prospettiva, l’assenza di responsabilità penale non preclude al giudice della deontologia di valutare autonomamente i fatti sotto il profilo della loro idoneità a ledere i valori fondamentali della professione forense. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza disciplinare, infatti, condotte penalmente irrilevanti possono nondimeno integrare violazioni dei doveri professionali, qualora risultino incompatibili con i principi di indipendenza, dignità e decoro dell’avvocato.

Nel merito, il CNF ha ritenuto che l’avvocato che intraprenda una relazione sentimentale con un magistrato appartenente all’ufficio giudiziario dinanzi al quale egli esercita il patrocinio sia tenuto ad astenersi dall’assumere o dal mantenere incarichi difensivi in procedimenti trattati da quell’ufficio, e tanto più quando il magistrato coinvolto faccia parte del collegio giudicante

Sotto questo profilo, la decisione pone l’accento su un aspetto centrale della deontologia forense: la necessità che l’avvocato mantenga una netta separazione tra relazioni personali e attività professionale.

Anche in assenza della prova di concreti condizionamenti sul piano processuale, la mera esistenza di un rapporto personale privilegiato con il magistrato può infatti compromettere l’immagine di indipendenza del difensore e alterare l’equilibrio tra le parti nel processo.

La pronuncia valorizza inoltre il principio secondo cui i doveri deontologici non si esauriscono nell’esercizio dell’attività professionale in senso stretto. Gli artt. 9 e 63 del Codice deontologico forense impongono all’avvocato di mantenere comportamenti conformi ai valori di probità, dignità e decoro anche nella vita privata, quando tali condotte possano riflettersi sull’immagine della professione.

Alla luce di tali considerazioni, il CNF ha ritenuto proporzionata la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio distrettuale di disciplina, evidenziando la pluralità delle violazioni accertate e il grave pregiudizio arrecato al prestigio dell’avvocatura. La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a preservare non solo l’indipendenza sostanziale dell’avvocato, ma anche la percezione pubblica della sua autonomia rispetto all’autorità giudiziaria.

La sentenza conferma, in definitiva, che l’esercizio della professione forense richiede un rigoroso rispetto delle regole di imparzialità e di correttezza nei rapporti con i magistrati. Quando rapporti personali particolarmente stretti si sovrappongono all’attività professionale, l’obbligo di astensione e di rinuncia al mandato rappresenta uno strumento indispensabile per salvaguardare l’indipendenza del difensore e la credibilità dell’intero sistema giustizia.

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