Comunicazione: e se le regole fossero superate?

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito a varie polemiche legate all’utilizzo dei social da parte degli studi legali.

Polemiche, a mio avviso, anche se resta la mia opinione, anacronistiche rispetto ai tempi. In un mondo che corre veloce, che si proietta verso l’innovazione e verso nuove forme di comunicazione, ci si pone ancora l’interrogativo se sia lecito o meno, da parte degli avvocati fare comunicazione, collegandola in un certo modo agli incarichi svolti e ai clienti assistiti.

Ora, l’articolo 35/8 del Codice deontologico forense è chiaro su questo punto: «indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano». 

Ma in questa sede voglio porvi una domanda, che lascerò volutamente aperta e oggetto di vostra riflessione: ma se fosse il cliente a indicare l’advisor legale che lo ha accompagnato in un determinato avvenimento, sarebbe ugualmente questo da considerarsi una violazione? Secondo quale codice? Quale sarebbe l’organo preposto, a questo punto, a dover controllare ed eventualmente sanzionare?

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