Giurisdizione esecutiva e competenza nell’espropriazione presso terzi dopo la legge n. 162/2014
Tribunale Milano, 21 luglio 2015 Scarica la sentenza Espropriazione presso terzi –Debitore domiciliato all’estero – Terzo avente sede in Italia – Giurisdizione esecutiva e competenza – Sussistenza(Convenzione di Lugano del 2007, art. 22, n. 5; Cod. proc. civ., artt. 26-bis, 543). [1] Anche quando il debitore non ha residenza, domicilio né dimora in Italia, la giurisdizione esecutiva e la competenza per l’espropriazione di crediti sussistono se il terzo ha sede nel territorio italiano. CASO[1 ] ] Una s.p.a. avente sede legale in Svizzera, creditrice di un debitore italiano residente a Banglamun in Thailandia, notificava un pignoramento presso terzi ad una società italiana con sede legale a Milano, sulla base di un titolo esecutivo costituito da un lodo arbitrale svizzero dichiarato esecutivo in…
