Interessi moratori e usura: conferme giurisprudenziali
Appare ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli interessi di mora rappresentano un onere eventuale che non si ricollega all’erogazione del credito, onere non dovuto dal momento ed in ragione dell’erogazione del finanziamento, ma solo a seguito del realizzarsi dell’inadempimento da parte del debitore, cioè di un evento ulteriore, futuro ed incerto, rimesso alla sfera volitiva di quest’ultimo. Il carattere eventuale di tale onere è rilevante in quanto non è sufficiente che sia stato pattuito o promesso, ma occorre che si sia realizzata la fattispecie applicativa (ritardo nell’adempimento, risoluzione del contratto, ecc.), poiché soltanto a questa condizione la potenzialità può considerarsi divenuta effettiva. Gli interessi di mora, dunque, non possano assumere rilevanza ai fini della verifica sull’usura, senza che si…





