Fallimento e impossibilità dell’impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni
Cass. civ. Sez. I, Sent. 20 novembre 2018, n. 29913, Pres. Didone – Est. Terrusi Parole chiave: stato d’insolvenza quale presupposto per la dichiarazione di fallimento – insolvenza vs. inadempimento – criteri per l’accertamento. Massima: ai fini della dichiarazione di fallimento è necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l’accertamento di una situazione d’impotenza economico patrimoniale, idonea a privare il soggetto della capacità di far fronte, con mezzi “normali”, ai propri debiti. L’accertamento è desumibile dalla impossibilità dell’impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni. Riferimenti normativi: art. 5 Legge Fallimentare. CASO Una Società dichiarata fallita contestava la valutazione del primo giudice, il quale aveva dedotto l’esistenza dello…










