Sulla distinzione tra contestazione del fatto e osservazione del difetto di prova
Cass., sez. VI., 27 agosto 2020, n. 17889 Pres. Amendola, Rel. Cirillo Procedimento civile – Principio di non contestazione – Allegazione – Difetto di prova in ordine ad un fatto costitutivo (C.c. art. 2697; c.p.c. artt. 115, 116) Dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato: conseguentemente, la parte ha onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, dovendosi ritenere, in difetto di tale espressa dichiarazione, che l’affermazione si estrinsechi nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. CASO L’attore conviene la società erogatrice del carburante lamentando…










