Sul regime della rilevabilità dei vizi conseguenti alla violazione dei divieti di prova testimoniale ex art. 2725 c.c.
Cass., Sez. Un., 5 agosto 2020, n. 16723 Pres. Mammone – Rel. Scarpa Procedimento civile – Istruzione probatoria – Contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem – Divieto di prova testimoniale – Violazione – Rilevabilità d’ufficio della conseguente nullità – Esclusione (C.C. artt. 1967, 2721, 2725; C.p.c. art. 157) [1] L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell’art. 2725 c.c., comma 1, attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l’eccezione d’inammissibilità, la prova sia stata egualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate…










