L’applicazione della clausola statutaria simul stabunt simul cadent non equivale a una revoca dall’incarico e, se applicata senza finalità abusive, non fa sorgere alcun diritto a favore dell’amministratore decaduto
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 2565 pubblicata il 24 aprile 2020. Parole chiave: Società di capitali – Società a responsabilità limitata – simul stabunt simul cadent – revoca amministratore – revoca senza giusta causa – Massima: la clausola cd. simul stabunt simul cadent assolve alla funzione di preservare gli equilibri all’interno dell’organo gestorio di una società e la sua applicazione, in assenza di finalità abusive o strumentali, non equivale ad una revoca dall’incarico e, pertanto, non fa sorgere alcun diritto a favore dell’amministratore decaduto. Quest’ultimo, infatti, accettando l’iniziale conferimento dell’incarico aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e la permanenza degli organi sociali, con conseguente accettazione della possibilità che si…









