Danni causati da “distrazione” del conduttore a terzi: il locatore proprietario dell’appartamento non è responsabile in solido
Corte d’Appello di Salerno – Sezione II^ civile – Sentenza 30 giugno 2020 n. 801. “Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la res che ha dato luogo all’evento lesivo; rapporto che postula l’effettivo potere sulla res, ossia la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa. In caso di locazione dell’immobile, si determina anche il trasferimento al conduttore della disponibilità del bene locato con conseguente obbligo di custodia dello stesso.”. CASO La vicenda in rassegna ha come protagonista il conduttore di un appartamento, reo di avere dimenticato il rubinetto dell’acqua aperto e comportato l’allagamento dell’appartamento condotto e di quello sottostante, adibito…










