Recesso dal contratto di locazione del locatore fallito: al conduttore in bonis spetta un equo indennizzo, la cui determinazione spetta al giudice delegato
Cassazione Civile, Sezione 6 1, Ordinanza del 7 luglio 2021, n. 19264, Presidente Acierno, Relatore Dolmetta. “In caso di fallimento del locatore di immobile, quando il curatore esercita la facoltà di recedere dal contratto di locazione ai sensi dell’art. 80, comma 2, l. fall., al conduttore spetta un equo indennizzo la cui determinazione è rimessa al giudice delegato. In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha cassato con rinvio il provvedimento con il quale il Tribunale, pur avendo riconosciuto l’astratta spettanza del diritto, non aveva proceduto alla liquidazione dell’indennità assumendo un difetto di documentazione da parte del conduttore.” CASO Nel 2016 due società, la Steelsud s.r.l. e la Futura s.r.l., stipulavano – la prima in qualità di proprietaria e…










