Tribunale di Ivrea, Sezione Procedure Concorsuali, 10 febbraio 2026, Giudice Lorenzatti
Parole chiave
Cessazione dell’attività, cancellazione dal registro delle imprese, concordato minore, concordato in continuità, concordato liquidatorio, finanza esterna
Massima: “In caso di imprenditore individuale con attività cessata e impresa cancellata dal registro delle imprese, rimane comunque ammissibile il concordato minore liquidatorio, dal momento che l’art. 33 comma 4 c.c.i.i. va interpretato nel senso della inammissibilità del solo concordato minore in continuità”.
Disposizioni applicate
Art. 33 c.c.i.i. (cessazione dell’attività), art. 74 c.c.i.i. (proposta di concordato minore)
CASO
Una persona fisica è titolare di una tabaccheria. A causa di lavori di riqualificazione della piazza dove si trova la tabaccheria, le entrate dal 2017 diminuiscono in modo drastico. Nel 2019 si separa dalla moglie. Nel 2020, l’impresa individuale viene cancellata dal registro delle imprese. Questi eventi spingono l’ex piccolo imprenditore in una situazione di sovraindebitamento. Egli presenta nel 2025 domanda di concordato minore di tipo liquidatorio. Davanti al Tribunale di Ivrea si discute se la cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese sia di ostacolo all’accesso alla procedura di concordato minore.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Ivrea ritiene che la cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese non impedisca l’accesso al concordato minore, quando si tratta – come nel caso di specie – di un concordato di natura liquidatoria. Il giudice eporediese omologa dunque il piano di concordato minore.
QUESTIONI
Il concordato minore è una delle procedure previste dal codice della crisi. Essa presuppone la continuità dell’attività d’impresa. Difatti il comma 1 dell’art. 74 c.c.i.i. prevede che “i debitori … in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale”. Si tratta della figura del concordato in continuità.
Presupposto indefettibile è che il ricorrente non sia un consumatore. Nel caso affrontato dal Tribunale di Ivrea il richiedente non è un consumatore, posto che i debiti gravanti sullo stesso derivano in larga parte dall’esercizio di un’impresa commerciale (cancellata dal registro delle imprese nel 2020).
Il concordato minore deve essere sempre in continuità? Esiste in realtà un’eccezione, rappresentata dal comma 2 dell’art. 74 c.c.i.i. che stabilisce che “fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”. Se il debitore riesce ad aumentare la percentuale di soddisfazione dei creditori, gli si consente di usare il concordato anche senza continuare l’impresa, ossia a fini liquidatori.
Il Tribunale di Ivrea si è occupato proprio di un concordato liquidatorio. Del resto, l’imprenditore aveva avuto una contrazione delle entrate dal 2017 e nel 2020 aveva addirittura cancellato l’impresa dal registro delle imprese. Una continuazione dell’attività non può venire in considerazione.
Il problema che affronta il Tribunale di Ivrea è la corretta interpretazione dell’art. 33 comma 4 c.c.i.i. Questa disposizione dice infatti che “la domanda di accesso alla procedura di concordato minore … presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”. Applicata letteralmente la norma al caso di specie, non ci sono margini per una soluzione diversa: la domanda è inammissibile, in quanto l’impresa è cessata nel 2020, mentre il concordato minore viene chiesto nel 2025.
Tuttavia, l’ex imprenditore mette a disposizione finanza esterna per € 40.000. Viene previsto inoltre il pagamento di € 300 al mese per 36 mesi (per un totale di altri € 10.800 a rate). Non esistendo beni liquidabili, si tratta delle uniche risorse su cui i creditori possono fare affidamento. A queste condizioni, il Tribunale di Ivrea ritiene ammissibile il concordato liquidatorio.
Il Tribunale di Ivrea illustra gli argomenti a favore di questa soluzione. Della migliore soddisfazione dei creditori si è già riferito. Nella liquidazione controllata non è previsto l’apporto di finanza esterna, essendo una procedura finalizzata esclusivamente alla liquidazione di tutti i beni del debitore (salvo quelli necessari per il suo mantenimento).
Nel caso di specie, il debitore non ha beni liquidabili. L’alternativa al concordato minore, per i piccoli imprenditori, è la liquidazione controllata. Peraltro, la liquidazione controllata implica la vendita di tutti i beni del debitore, non essendo configurabile una liquidazione limitata a parte del patrimonio.
D’altra parte, se l’attività è cessata, non c’è nemmeno il rischio di un abuso dell’istituto del concordato minore. Un abuso potrebbe verificarsi quando l’imprenditore accumula debiti, poi si avvale del concordato minore e infine riprende l’attività come se non fosse successo niente. Questa situazione non può verificarsi quanto l’attività è ormai definitivamente cessata, come nel caso affrontato dal Tribunale di Ivrea. L’attività non c’è più, rimangono solo i debiti generati dall’attività.
La procedura di liquidazione controllata può essere chiesta anche dai creditori (art. 268 comma 2 c.c.i.i.). Se non fosse consentito il concordato minore liquidatorio, ai creditori verrebbe precluso di avvalersi di una procedura che – grazie alla finanza esterna – può portare loro una percentuale maggiore di recupero del credito. Questo ulteriore argomento fa ritenere ragionevole che il concordato minore (ma solo quello liquidatorio) possa ritenersi ammissibile anche dopo la cessazione dell’attività.
Una variante rispetto al caso affrontato dal Tribunale di Ivrea si può avere quando l’attività è cessata, ma l’impresa non è stata formalmente cancellata dal registro delle imprese. Una vicenda del genere è stata trattata dal Tribunale di Campobasso (Trib. Campobasso, 14 gennaio 2025, in ilcaso.it). Un signore è titolare di un’impresa individuale, che però è inattiva da tempo, seppure non sia stata cancellata dal registro delle imprese. L’imprenditore chiede il concordato minore liquidatorio, proponendo finanza esterna per € 22.000. Il giudice campobassano omologa la proposta di concordato minore. Nessuna preclusione può ritenersi fondata sull’art. 33 comma 4 c.c.i.i., in quanto l’impresa individuale non risulta formalmente cancellata dal registro delle imprese.
