Banca e art. 1956 c.c.: l’autorizzazione del fideiussore

«Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione» (art. 1956 c.c.).

L’onere del creditore (ad es. banca) di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla evidente finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa (Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 32774/2019).

L’autorizzazione del fideiussore può essere ritenuta implicitamente concessa dal garante laddove emerga una piena conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito. Tale conoscenza può costituire valida base di una presunzione di autorizzazione tacita alla concessione del credito, desunta dalla possibilità per il fideiussore di intervenire mediante l’anticipata revoca della fideiussione, al fine di non aggravare i rischi assunti (Cass. n. 4112/2016). La protezione accordata dall’art. 1956 c.c. al fideiussore deve rispondere a una situazione di oggettiva esigenza dello stesso, ossia alla sua estraneità rispetto ai reali termini dello svolgimento del rapporto garantito (Cass. n. 26947/2021).

La Cassazione ha chiarito che vi sono casi in cui la richiesta della speciale autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c. non è necessaria, perché l’autorizzazione è implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore, coerentemente con il fatto che, per tale autorizzazione, non è richiesta la forma scritta ad substantiam (Cass. n. 27857/2024). In particolare, rilevano i casi in cui il fideiussore sia un familiare del debitore principale oppure socio e/o legale rappresentante della società garantita. In quest’ultimo caso, in una stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice, posto che la richiesta di credito proviene sostanzialmente dalla medesima persona fisica che cumula la posizione di garante (Cass. n. 16822/2024: è escluso che la banca abbia agito in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede, senza chiedere l’autorizzazione del fideiussore che, in qualità di socio, doveva e poteva conoscere la reale situazione economica della società garantita; Cass. nn. 6685/2024; 26947/2021; 31227/2019; 7444/2017; 4112/2016; 2902/2016: la qualità di socio consente al fideiussore di intervenire per impedire la continuazione della negativa gestione della società o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti mediante l’anticipata revoca della fideiussione; Cass. n. 16827/2016).

Lo stesso principio è stato esteso, secondo un orientamento giurisprudenziale, anche al coniuge convivente, sul presupposto che, in caso di concessione del credito nonostante il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, la mancata richiesta di autorizzazione non integri violazione contrattuale liberatoria quando la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale possa presumersi comune al fideiussore; da ciò si fa discendere che tale condizione possa ritenersi sussistente anche in capo al coniuge, ove desunta dal legame tra debitore e fideiussore, sorretto da vincoli stabili di comunione di vita e di interessi, tali da rendere probabile – in assenza di risultanze contrarie – sia la conoscenza sia il consenso del secondo. Non si tratta di una presunzione di secondo grado, vietata dalla legge, poiché il fatto noto è costituito dalla stabile comunione di vita e di interessi tra fideiussore e debitore principale, cui segue la conoscenza del mutamento delle condizioni patrimoniali quale sintomo dell’autorizzazione tacita alla concessione del credito (Cass. n. 4112/2016; App. Catanzaro 19.01.2017; Trib. Milano 4.11.2021; Trib. Treviso 27.09.2022: rilevano la coabitazione con il debitore e l’appartenenza al medesimo nucleo familiare).

Resta inteso che questa impostazione – rilevanza del vincolo coniugale – è sostenibile solo in presenza di circostanze che giustifichino ragionevolmente una tale presunzione; non può predicarsi alcun automatismo inferenziale, ad esempio dal solo rapporto parentale (Cass. nn. 54/2021; 26947/2021; 27857/2024).

Nelle fattispecie sopra descritte, assume rilievo decisivo la possibile esistenza di una «comunione di interessi» tra debitore e fideiussore o, comunque, di una «situazione di contiguità» tale da consentire al garante di avere costante contezza dell’esposizione debitoria (rapporto di parentela tra garante e garantito, oppure legame per carica rivestita o partecipazione al capitale sociale con la società debitrice) (Cass. n. 20713/2023).

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