Gli “altri” strumenti giuridici della legge sul dopo di noi
Nei contributi pubblicati la scorsa settimana, abbiamo visto come la legge sul dopo di noi attribuisca al trust,strutturato nell’interesse esclusivo del soggetto affetto da gravi disabilità, significative esenzioni e agevolazioni fiscali. Il comma 3 dell’articolo 1, che individua le finalità del provvedimento, e lo stesso articolo 6 del disegno di legge, così come approvato a febbraio dalla Camera dei Deputati, affermavano in modo chiaro l’“esclusività” del riconoscimento dei vantaggi fiscali al solo istituto del trust, evidentemente ritenuto quello maggiormente idoneo per soddisfare le esigenze di tutela dei disabili gravi. Nel corso delle audizioni al Senato, dalle categorie professionali è però arrivata la richiesta di estendere le agevolazioni anche ad altri strumenti giuridici. Si è mosso in questa direzione il Consiglio Nazionale del Notariato, sostenendo “l’opportunità che detta disciplina di favore possa trovare applicazione non solo al trust, ma anche ad…



