7 Febbraio 2019

Le regole di utilizzo in compensazione del credito Iva annuale

di Clara PolletSimone Dimitri
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Con il provvedimento n. 10659 del 15 gennaio 2019 è stato approvato il modello di dichiarazione annuale IVA/2019 relativo all’anno 2018, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate dal 1° febbraio al 30 aprile 2019 in forma autonoma.

Nel caso in cui dalla dichiarazione Iva emerga un’eccedenza a credito è possibile richiedere la stessa a rimborso o in compensazione orizzontale, al verificarsi di determinate condizioni.

L’utilizzo in compensazione esterna, ossia la possibilità di utilizzare il credito per il versamento di altri tributi o contributi a carico del contribuente, soggiace a distinte regole a seconda dell’ammontare del credito spettante.

Fino a 5.000 euro il credito spettante può essere utilizzato liberamente, a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione Iva si riferisce: pertanto, gli interessati hanno potuto utilizzare il credito Iva annuale 2018, di importo inferiore a 5.000 euro, per i versamenti effettuati il 16 gennaio 2019 con codice tributo 6099, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Qualora l’ammontare del credito superi la soglia dei 5.000 euro, la compensazione può avvenire solo dopo aver ottenuto il visto di conformità (articolo 10, comma 7, D.L. 78/2009) e a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (articolo 3 D.L. 50/2017).

Esemplificando, il contribuente può recuperare il credito Iva annuale già dal 16 febbraio 2019, nel caso in cui presenti la dichiarazione annuale Iva il 5 febbraio 2019; anche in tal caso, la compensazione orizzontale deve avvenire tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il visto di conformità, di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997, può essere rilasciato esclusivamente dai soggetti abilitati, dotati di una specifica copertura assicurativa e iscritti in un apposito elenco dei soggetti abilitati presso la Direzione Regionale delle Entrate; il professionista assevera la conformità dei dati delle dichiarazioni, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Il limite di 5.000 euro, superato il quale occorre l’apposizione del visto, è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’articolo 4, comma 11-novies, D.L. 3/2015, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Nel caso in cui sussistano dei crediti Iva residui dell’anno 2018 relativi ai primi tre trimestri ma non completamente utilizzati in compensazione (codici tributo 6036, 6037 e 6038) o riferiti al credito Iva annuale residuo del 2017 (codice tributo 6099) tali somme possono ancora essere utilizzate fino al momento in cui non viene presentata la dichiarazione Iva annuale relativa al 2018.

Qualora il credito non venga completamente utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione Iva 2019, l’importo residuo dovrà essere riportato in dichiarazione, determinando così la “rigenerazione” dell’anno di riferimento da utilizzare, da quel momento in poi, nel modello F24 (circolare 29/E/2010). Il limite massimo dei crediti compensabili tramite modello F24 resta di 700.000 euro.

Solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale Iva tali crediti residui si “trasformano” in credito Iva annuale 2018 (codice tributo 6099, anno 2018) seguendo le ordinarie regole di utilizzo.

L’ammontare del credito che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo, o che si intende compensare nel modello F24, deve essere esposto nel rigo VX5.

Il rigo VX4, colonna 1 è invece riservato ai contribuenti Iva che intendono chiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2018. Si precisa che il rimborso, nelle ipotesi previste dall’articolo 30, comma 2, o dall’articolo 34, comma 9, compete solo se l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a 2.582,28 euro. In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.

Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora:

  • dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta risulti un’eccedenza d’imposta detraibile e
  • dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d’imposta detraibili riportate in detrazione nell’anno successivo.

In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di 2.582,28 euro.

Si ricorda infine che, con l’introduzione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Ivamodello Lipe – il quadro VH relativo alle liquidazioni Iva dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (Risoluzione 104/E/2017).

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