7 Febbraio 2020

Le novità del modello 730/2020

di Luca Mambrin
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Con il Provvedimento n. 8945 del 15.01.2020 sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della dichiarazione 730 a valere sui Redditi 2019.

Le principali novità contenute nel modello 730/2020 sono di seguito richiamate.

Estensione dell’utilizzo del 730 all’erede: per la dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nell’anno 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. In caso di decesso avvenuto dopo il 23 luglio 2020 o nel caso in cui il contribuente deceduto abbia percepito nel corso del 2019 redditi non dichiarabili con il modello 730, sarà necessario presentare esclusivamente il modello Redditi PF. In caso di 730 il modello non potrà essere consegnato né al sostituto d’imposta del contribuente né a quello dell’erede, ma dovrà essere presentato tramite un CAF/Professionista abilitato o in alternativa è possibile trasmetterlo telematicamente.

Nuovo limite reddituale per i figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro. Resta fermo il precedente limite di 2.840,51 euro per i figli di età superiore a 24 anni e per gli altri soggetti (coniuge o altri familiari) che hanno le condizioni per essere considerati a carico.

Impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In materia di detrazioni si segnalano invece le seguenti novità.

Detrazione per comparto sicurezza e difesa: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (“pace contributiva”): l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Detrazione per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.

Detrazione per spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.

Detrazione acquisto alimenti a fini medici speciali: non è stata prorogata la relativa detrazione per l’anno 2019, pertanto la spesa non dovrà più essere indicata tra le spese detraibili di cui al rigo E1.

Spese per il mantenimento dei cani guida: è stata aumentata a decorrere dall’anno 2019 ad euro 1.000 (in precedenza € 516,47) la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Novità sono state previste anche in materia di crediti d’imposta.

Sport bonus: ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Credito d’imposta per bonifica ambientale: per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Infine, si segnala che, per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef, il contribuente può destinarlo allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni.