4 Agosto 2022

Le lettere di compliance delle Entrate in materia di credito R&S

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Le imprese che hanno compensato, in tutto o in parte, crediti d’imposta R&S maturati nei periodi compresi tra il 2015 e il 2019, in relazione ai quali si applica la previgente disciplina dell’articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii., sono destinatarie di lettere di compliance dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Si tratta di comunicazioni finalizzate a informare i contribuenti della possibilità di accesso, azionabile entro il prossimo 30 settembre, alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S indebitamente fruito, prevista dall’articolo 5, commi 7-12, D.L. 146/2021.

Muovendo da una ricostruzione analitica degli importi compensati in ciascun anno solare, l’Agenzia rammenta ai contribuenti che i controlli finora effettuati hanno evidenziato “in molti casila presenza di investimenti non qualificabili come R&S secondo i requisiti del c.d. “Manuale di Frascati” dell’OCSE.

Le attività di controllo svolte finora dall’Amministrazione finanziaria sono state caratterizzate dalla contestazione, pressoché integrale, dei crediti fruiti in ragione di una carenza dei requisiti di novità e di incertezza tecnologico-scientifica e finanziaria: in particolare l’anello debole dei progetti agevolati consisterebbe nell’ostacolo tecnico-scientifico non superabile in base allo stato dell’arte dell’intero di settore di riferimento.

In difesa del contribuente si sta consolidando un filone giurisprudenziale che eccepisce all’Agenzia delle entrate l’assenza di adeguate competenze tecniche, l’erronea applicazione dei manuali di Oslo e Frascati ante 2019 e comunque in mancanza di una traduzione ufficiale in lingua italiana fino al 2022, il non corretto inquadramento della violazione nell’ambito della fattispecie di “credito inesistente” anziché “credito non spettante”.

Qualora i contribuenti ritenessero di aver “erroneamente usufruito dell’agevolazione”, potranno spontaneamente regolarizzare, con integrale disapplicazione di sanzioni e interessi, le indebite fruizioni dei crediti d’imposta R&S maturati nei periodi in corso dal 31.12.2015 fino al 31.12.2019 effettuate entro il 22.10.2021, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021.

Alcune di queste comunicazioni risultano in particolare corredate da unavalutazione preliminare della posizione fiscale” del contribuente, ovvero dalla segnalazione di indicatori di anomalia “sintomatici del possibile utilizzo indebito del credito d’imposta”.

Questo elemento soggettivo, introdotto con il chiaro intento di meglio incentivare un’attività di due diligence propedeutica all’accesso alla procedura, rischia di tradursi, in alcuni casi e per i contribuenti in buona fede, in un riversamento motivato esclusivamente dal timore di incorrere in un imminente accertamento e dalla prospettiva di un inevitabile e oneroso contenzioso tributario.

Gli indicatori di anomalia sono il risultato dell’applicazione di criteri generali ai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate, rilevabili:

  • dal quadro RU del modello redditi (per i soli periodi d’imposta 2017/2019);
  • dal quadro IS del modello Irap;
  • dai bilanci depositati.

Analizzando nel dettaglio i dieci indicatori elaborati, appare evidente come essi possano essere rappresentare soltanto un segnalatore di potenziali anomalie, a causa dei limiti insiti negli stessi criteri su cui si fondano e nella correttezza dei dati in base ai quali sono elaborati.

 

1. Media storica pari a zero e R&S svolta prevalentemente intra-muros senza personale qualificato

L’indicatore 1), segnalatore di potenziale assenza di novità e sistematicità, è piuttosto frequente, verificandosi ogniqualvolta contemporaneamente:

  • il campo RU100 col.1 “media storica” del modello redditi risulti non compilato;
  • il campo RU100 col. 3 “spese del personale” del modello redditi risulti diverso da zero;
  • il campo IS4 col.2 “Personale addetto alla ricerca e sviluppo” del modello Irap risulti non compilato.

L’indicatore presuppone un collegamento, non sempre valevole, tra personale qualificato e compilazione della deduzione Irap sopra citata.

 

2. Splafonamento da media storica ricostruita in base al quadro IS del modello Irap

L’indicatore 2) scatta nel caso in cui la media dei valori esposti nei campi IS4 col.2 dei modelli Irap dei periodi d’imposta 2012/2014 risulti superiore al valore dichiarato nel campo RU100 col.1 “media storica” del Modello Redditi del periodo d’imposta di maturazione del credito.

Tuttavia il criterio alla base della quantificazione della media storica del credito R&S, ispirato al c.d. “principio di omogeneità dei valori”, imponeva talora esigenze di ricalcolo che potrebbero generare l’alert.

 

3. Splafonamento da media storica ricostruita in base ai dati di bilancio

L’indicatore 3) si riferisce al caso in cui la media 2012/2014, ricostruita in base alle variazioni annuali delle voci di stato patrimoniale relative a brevetti, spese di sviluppo e di ricerca applicata, risulti superiore al valore del campo RU100 col.1 “media storica” del modello redditi.

 

4. Crediti trasferiti da soggetti terzi

L’indicatore 4) si riferisce alla compilazione, nel modello redditi, del rigo RU3 “Credito d’imposta ricevuto” nei casi in cui il soggetto cedente, identificato nella sezione VI-A del quadro RU, non risulti aver posto in essere alcuna operazione straordinaria.

Il credito d’imposta R&S poteva infatti essere trasferito soltanto nell’ambito di un’operazione straordinaria o all’interno del consolidato fiscale.

 

5. Splafonamento da aliquota di computo errata

L’indicatore 5) scatta nel caso in cui il rapporto tra credito maturato, dichiarato al rigo RU5 col.3 “Credito d’imposta spettante nel periodo”, e le spese incrementali, come risultanti al rigo RU100 della sezione IV-bis o IV, risulti superiore al 50%, intensità massima di credito applicabile nei periodi 2015/2019.

L’indicatore pare non tenere in considerazione il maggiore credito derivante dalle spese di certificazione contabile, entro il limite annuo di euro 5.000 e per le sole imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti. Si prenda ad esempio il caso di un’impresa che abbia maturato, nel periodo d’imposta 2018 (aliquota del 50%) il seguente credito R&S:

  • spese incrementali per R&S euro 50.000, risultanti dai dati esposti al rigo RU100 del Modello Redditi 2019;
  • credito R&S euro 25.000 + euro 5.000 (spese certificazione contabile) = euro 30.000, dichiarato al rigo RU5 col. 3 del modello redditi 2019;
  • credito R&S/spesa incrementale = 30.000/50.000 = 60% > 50%.

6. Splafonamento da spesa insufficiente

L’indicatore 6) scatta quando le spese dichiarate nella sezione IV-bis o IV del quadro RU del Modello Redditi sono complessivamente inferiori a 30.000 euro, investimento minimo al superamento del quale la previgente disciplina subordinava la spettanza del credito.

 

7. Mancato incremento della media storica

L’indicatore 7) scatta quando le spese dichiarate nella sezione IV-bis o IV del quadro RU del Modello Redditi sono inferiori o uguali alla “media storica”, di cui al rigo RU100 col. 1.

 

8. Spese di R&S composte da spese per personale interno

L’indicatore 8), segnalatore secondo le Entrate di potenziale assenza di novità e di ricerca non sperimentale, si riferisce ai casi in cui, contemporaneamente:

  • il rapporto tra spese del personale e costi totali di R&S intra-muros sia maggiore o uguale al 95%;
  • il rapporto tra spese extra-muros e totale spese intra-muros sia minore o uguale al 5%.

Non è infrequente che le attività di R&S siano realizzate in modalità intra-muros, avvalendosi prevalentemente o esclusivamente di risorse qualificate interne all’azienda.

 

9. Elevata incidenza delle spese per il personale impegnato in R&S

L’indicatore 9) potrebbe essere sintomatico di errata indicazione nel Modello Redditi o erronea quantificazione ai fini del credito d’imposta delle spese del personale impiegato in R&S.

L’indice è calcolato mediante il rapporto tra costo del personale indicato in RU100 col.3 e totale della voce B9) di Conto Economico del bilancio civilistico depositato.

 

10. Assenza di dati nel quadro RU

L’indicatore 10) è relativo ai contribuenti che abbiano omesso l’indicazione del credito R&S nel quadro RU.

L’omessa indicazione del credito nel modello redditi del periodo d’imposta di maturazione e dei successivi, fino al completamento dell’utilizzo, obbligatoria ex lege, rappresenta, come chiarisce la circolare AdE 13/E/2017, una violazione sanabile mediante presentazione delle dichiarazioni integrative e versamento della sanzione fissa minima di euro 250 tramite ravvedimento operoso, e non costituisce causa di decadenza dal diritto all’agevolazione né influenza il momento a partire dal quale il credito è fruibile.