Premessa
Come noto, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1, comma 203, Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), ai fini del versamento del TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS cessa di applicarsi il criterio statico della valutazione della dimensione aziendale nell’anno di inizio dell’attività e si adotta, viceversa, un criterio mobile, che prevede che siano ricompresi nell’obbligo anche i datori che raggiungano o superino la soglia dimensionale negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, con conseguente ampliamento della platea di aziende coinvolte.
Le prime disposizioni operative sono contenute nella circolare INPS n. 12/2026, che, soffermandosi sugli elementi di novità introdotti, conferma, viceversa, la valenza della prassi precedente (circolari INPS n. 23/2007, n. 70/2007 e n. 4/2008; messaggi INPS n. 21062/2009 e n. 13013/2011).
In sede di prima applicazione, limitatamente al periodo 2026-2027, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria sorge al superamento della soglia dimensionale di 60 addetti. Tale limite si abbassa a 50 addetti per il periodo 2028-2031, per poi ridursi a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2032, a 40 addetti.
Si precisa che nel periodo transitorio 2026-2031 l’obbligo continua a sussistere per le aziende che nell’anno di inizio dell’attività abbiano una forza media superiore a 50 dipendenti. Viceversa, dal 2032 l’obbligo sussisterà per i datori di lavoro che superano i 40 dipendenti nell’anno di inizio di attività o negli anni successivi.
Ambito soggettivo: imprese obbligate
Sono tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, inclusi gli Enti pubblici economici e gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione, che raggiungano il requisito dimensionale. Restano, quindi, esclusi i datori di lavoro pubblici.
Sono obbligati a versare al Fondo di Tesoreria anche i datori di lavoro che, pur non raggiungendo il requisito dimensionale, acquisiscano mediante operazioni societarie lavoratori per i quali il TFR era già versato al Fondo di Tesoreria; in tal caso l’obbligo vale solo per i lavoratori acquisiti.
I datori di lavoro sono, inoltre, tenuti al versamento anche per i dipendenti occupati all’estero.
L’obbligo concerne esclusivamente il TFR dei lavoratori che non abbiano optato per la previdenza complementare.
L’obbligo di versamento non sussiste in caso di:
- lavoro a tempo determinato inferiore ai 3 mesi (in caso di proroga e superamento dei 3 mesi l’obbligo decorre dalla data di proroga);
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori stagionali del settore agro-alimentare;
- impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo con TFR assicurato presso l’ENPAIA;
- lavoratori in congedo straordinario per assistenza ai disabili, fatte salve previsioni ad opera del CCNL o della contrattazione di secondo livello o individuale.
Il computo degli addetti
La determinazione della soglia dimensionale avviene sulla base del numero medio annuo degli addetti, calcolato con riferimento all’anno civile precedente. Il parametro di riferimento è costituito dalle Unità Lavorative Annue (ULA), che impone una ponderazione del personale in funzione della durata del rapporto nell’anno e della percentuale di orario.
Al fine del controllo del limite dimensionale devono, quindi, essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti. Nel computo sono inclusi anche i lavoratori che optano per il versamento del TFR al Fondo di previdenza complementare.
Per il computo si utilizzano i seguenti criteri:
- lavoratori a tempo parziale: computati in proporzione all’orario svolto rispetto al normale orario;
- lavoratore assente: computato (a meno che sia sostituito da altro lavoratore: in questo caso viene computato il sostituto e non il sostituito);
- lavoratore somministrato/distaccato: computato in capo all’impresa di somministrazione/distaccante.
Per ciascun lavoratore si deve prendere in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività.
Per il lavoratore in forza per l’intero mese il numero dei giorni è 26. La sommatoria di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (ossia 26 giorni x 12 mesi) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso dell’anno.
Alla luce di quanto esposto, quindi, per il 2026 si avrà un doppio criterio di verifica della sussistenza dell’obbligo:
- aziende che hanno iniziato l’attività con dipendenti nel 2025: a gennaio 2026 l’obbligo sussiste se per i mesi di attività del 2025 hanno avuto una media superiore ai 50 dipendenti;
- aziende che hanno iniziato l’attività con dipendenti prima del 2025: l’obbligo sussiste se la media dei dipendenti riferita all’anno 2025 è superiore a 60 dipendenti.
È bene precisare che, anche nel nuovo quadro normativo, una volta superata la soglia dimensionale, le successive variazioni della forza aziendale non hanno rilevanza e l’obbligo continua a sussistere anche qualora la forza aziendale scenda sotto il limite dimensionale.
Si precisa, altresì, che la media annuale dei dipendenti dev’essere calcolata con riferimento ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale.
Esempio 1
Si ipotizzi un’impresa già attiva prima del 2025 con la seguente composizione media annua del personale:
- 55 lavoratori a tempo indeterminato full-time, occupati per l’intero anno, di cui 2 apprendisti;
- 8 lavoratori part-time al 50%, occupati per l’intero anno;
- 3 lavoratori a tempo determinato full-time, occupati per 3 mesi;
Forza media annua equivalente = 55 + (8×0,5) + (3×0,25) = 59,75
Nel caso di esempio, l’azienda non deve versare al Fondo di Tesoreria, in quanto la forza media equivalente del 2025 è inferiore a 60 addetti.
Esempio 2
Si ipotizzi un’impresa già attiva prima del 2025 con la seguente composizione media annua del personale:
- 42 lavoratori a tempo indeterminato full-time, occupati per l’intero anno, di cui 4 apprendisti;
- 15 lavoratori part-time al 50%, occupati per l’intero anno;
- 10 lavoratori part-time al 75%, occupati per l’intero anno;
- 4 lavoratori a tempo determinato full-time, occupati per 6 mesi;
- 2 lavoratori a tempo determinato full-time, occupati per 3 mesi e mezzo;
Forza media annua equivalente = 42 + (15×0,5) + (10×0,75) + (4×0,5) + (4×3,5/12) = 60,167
Nel caso di esempio l’azienda deve versare al Fondo di Tesoreria, in quanto la forza media equivalente del 2025 è superiore a 60 addetti. Trattandosi di una media, ha rilevanza il semplice superamento della soglia dimensionale.
Considerazioni conclusive
Alla luce delle novità introdotte dal legislatore, il corretto computo degli addetti rappresenta un passaggio essenziale per l’individuazione degli obblighi contributivi connessi al Fondo di Tesoreria, da operarsi ora annualmente e per tutte le aziende, non solo per quelle di nuova costituzione. Stante anche la natura dinamica dei rapporti di lavoro presenti nelle aziende, sarà necessario un accurato conteggio della forza lavoro aziendale, con particolare attenzione ai rapporti flessibili (part-time, lavoro intermittente, tempo determinato), che incidono significativamente sul raggiungimento della soglia dimensionale.
Questo tema sarà approfondito durante il Forum Web Lavoro del 23 aprile.
