Trasferimento all’estero del lavoratore e irriducibilità della retribuzione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 maggio 2025, n. 14046, ha stabilito che, in tema di rapporto di lavoro, il trasferimento del lavoratore presso una società estera controllata dalla datrice italiana non interrompe l’unicità del rapporto, ove risulti l’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi. In tal caso, al rientro in Italia, il lavoratore conserva il diritto alla medesima retribuzione percepita, anche in presenza di mansioni equivalenti, operando il principio di irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103, c.c.; è nulla la pattuizione che comporti una diminuzione del trattamento economico, pur in assenza di demansionamento.

 

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