La Legge di bilancio per il 2026 (Legge n. 199/2025) è intervenuta in modo significativo relativamente ad alcuni aspetti legati alla previdenza complementare e, in modo particolare, alla destinazione del trattamento di fine rapporto. Innegabile che la ratio di queste misure sia quella di ampliare la platea di destinatari aderenti alle forme di previdenza complementare al fine di integrare, attraverso la pensione di secondo pilastro, quella pubblica. Oltre a ciò, l’intervento vuole costituire un’importante leva per colmare il divario tra il livello retributivo degli ultimi anni di carriera lavorativa e l’importo della pensione. Le novità per il 2026 indubbiamente impatteranno sull’operatività, ma, soprattutto, sulla gestione dei flussi finanziari aziendali e, in parte, anche sui costi a carico dei datori di lavoro. È di evidenza che per il primo aspetto ci si riferisce alla destinazione al Fondo di tesoreria del TFR maturando dal 1° gennaio 2026 e, relativamente ai costi, la confluenza automatica, salvo diversa scelta, del TFR per gli assunti dal 1° luglio 2026 alla previdenza complementare. Infatti, l’adesione automatica ai Fondi di previdenza porta con sé anche l’onere di versare il contributo a carico datoriale. Ma procediamo con ordine, analizzando le novità “in ordine di apparizione”.
Com’è noto il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS) è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’art. 2120, c.c, maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005. Fino alla data del 31 dicembre 2025 il limite dimensionale che determinava l’applicazione automatica dell’adesione al Fondo di Tesoreria era di 50 dipendenti, diversificando il calcolo in questo modo:
- azienda in attività al 31 dicembre 2006: limite calcolato come media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006;
- aziende con inizio attività dal 1° gennaio 2007: limite calcolato come media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Di fatto, la determinazione dell’obbligo di versamento al Fondo seguiva una regola “statica”. Con la Legge di bilancio per il 2026, invece, viene a prevedersi una regola “dinamica”. L’obbligo di versamento del TFR inoptato dai lavoratori, infatti, scatterà in funzione del numero dei dipendenti mediamente occupati nell’anno precedente. Le soglie dimensionali sono differenziate nel tempo:
- 2026-2027: obbligo per aziende con almeno 60 dipendenti (media annuale);
- 2028-2031: ritorno alla soglia ordinaria di 50 dipendenti;
- dal 2032: abbassamento della soglia a 40 dipendenti.
Il calcolo si basa sulla media annuale dei lavoratori dell’anno precedente rispetto al periodo di paga. Per il 2026, quindi, si considera la media occupazionale del 2025. Le aziende che aumentano il numero di dipendenti, negli anni successivi all’avvio saranno soggette all’obbligo contributivo se raggiungono le soglie previste. Al fine della determinazione del numero complessivo dei lavoratori si potrà tener conto, per quanto compatibili, delle indicazioni contenute nella circolare INPS n. 70/2007. In essa viene indicato che dovranno essere presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro, compresi quelli a tempo parziale (questi calcolati in proporzione all’orario di lavoro). Pur senza esplicita indicazione da parte dell’Istituto, alla luce però delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015, pare potersi ritenere che i lavoratori intermittenti debbano essere conteggiati sulla base delle giornate di impiego.
In attesa di ricevere anche le istruzioni da parte di COVIP per gestire questo importante momento di svolta, si riepilogano qui di seguito le novità che decorreranno dall’estate. Come anticipato in precedenza, l’ulteriore novità di sicuro impatto per lavoratori e datori di lavoro è quella contenuta nell’art. 1, comma 204, Legge n. 199/2025. La novella normativa interviene in materia di scelta di destinazione del TFR, modificando la disciplina già contenuta nel D.Lgs. n. 252/2005 a decorrere dal 1° luglio 2026.
Dalla predetta data, per i lavoratori subordinati del settore privato di prima assunzione, ad eccezione di quelli domestici, viene disposta l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, qualora entro 60 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro non venga effettuata una scelta da parte del lavoratore.
Va da sé, quindi, che, se il lavoratore espressamente non rinuncia all’adesione alla previdenza complementare, si realizza la devoluzione dell’intero TFR maturando, a cui aggiungere anche la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi, salvo il caso in cui la retribuzione annuale lorda del lavoratore sia inferiore al valore pari all’assegno sociale INPS. Da segnalare che, qualora il contratto collettivo applicato non individui un Fondo di previdenza contrattuale, il TFR sarà destinato al Fondo Cometa, come indicato dal D.M.
I datori di lavoro, poi, sempre dal 1° luglio 2026, saranno tenuti, al momento della prima assunzione, a fornire al lavoratore una specifica informativa su questi punti:
- accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
- meccanismo di adesione automatica;
- forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica;
- diverse scelte disponibili;
- relativa tempistica.
Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione (ovvero coloro i quali hanno già avuto in precedenza un rapporto di lavoro subordinato), contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. NeL caso in cui il lavoratore già aderisca a una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro fornirà informativa circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data. Il datore di lavoro preciserà altresì che, in difetto, si applicherà il meccanismo di adesione automatica.
Questo tema sarà approfondito durante il Forum Web Lavoro del 23 aprile.
