Somministrazione a tempo indeterminato: indennità di disponibilità ai lavoratori in attesa di missione

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025, confermando una decisione del TAR, ha stabilito che l’indennità di disponibilità, prevista dall’art. 34, D.Lgs. 81/2015, dev’essere sempre corrisposta dall’agenzia per il lavoro al lavoratore assunto a tempo indeterminato in attesa di essere assegnato a una missione presso un’azienda utilizzatrice.

La sentenza precisa che nessun regolamento interno può limitare tale diritto introducendo un termine massimo di corresponsione, in quanto ciò eluderebbe la normativa.

Nel caso di specie, l’agenzia per il lavoro aveva contestato un provvedimento dell’ITL, sostenendo di non essere vincolata al CCNL della somministrazione, in quanto non aderente ad alcuna associazione datoriale. In proposito, il Consiglio di Stato ha precisato che il rinvio al contratto collettivo riguarda solo l’ammontare dell’indennità, mentre l’obbligo di versarla in modo pieno durante i periodi di inattività deriva dalla legge e, pertanto, non può essere disciplinato dalla regolamentazione aziendale.

L’indennità di disponibilità, infatti, avendo natura retributiva, rientra nella parte economica del CCNL applicabile.

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