La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 16 dicembre 2025 n. 32831, ha stabilito che, in tema di procedure concorsuali nel pubblico impiego privatizzato, non trova applicazione, in difetto di un requisito di accesso al concorso in capo a un candidato, l’art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 115/2005, convertito con modifiche dalla Legge n. 168/2005, secondo cui il superamento di fatto delle prove d’esame consente l’acquisizione del titolo anche se l’ammissione ad esse sia avvenuta in forza di provvedimento giurisdizionale con riserva e ciò neanche nel caso in cui sia disposto, seppure per legge, l’integrale scorrimento delle graduatorie, in quanto la norma riguarda le sole procedure c.d. idoneative, finalizzate alla verifica di determinate capacità tecniche, e non le procedure concorsuali, destinate comunque a dispiegare effetti solo verso chi legittimamente partecipi in via comparativa ad esse e comunque non consente, anche sul piano testuale, la sanatoria della posizione di chi fosse ab origine privo di un titolo necessario (qui, l’abilitazione all’insegnamento) per partecipare al concorso.
Il caso
La Suprema Corte è chiamata a giudicare il ricorso proposto contro il Ministero dell’Istruzione da parte di un cittadino che, nel 2016, era stato assunto dopo aver partecipato a un concorso per il reclutamento di docenti di ruolo per la cattedra di fisica, bandito dal Ministero dell’Istruzione, a cui era stato ammesso con riserva dal TAR in via cautelare, perché privo del requisito dell’abilitazione, indispensabile in base alla normativa vigente (art. 1, comma 110, D.Lgs. n. 107/2015). Successivamente, però, il Consiglio di Stato aveva riformato la pronuncia favorevole, pertanto il Ministero lo aveva eliminato dalla graduatoria, dichiarandolo decaduto dal ruolo e risolvendo il contratto.
Il Tribunale di Siena, investito della questione, aveva accolto il ricorso del docente, ma la Corte d’Appello di Firenze aveva poi ribaltato la decisione. Secondo la Corte territoriale il superamento del concorso non poteva valere come abilitazione e l’art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 59/2017 – norma sopravvenuta che attribuiva valore abilitante al superamento delle prove – non poteva interpretarsi come sanatoria per partecipanti privi originariamente dei requisiti, in quanto era volto a produrre effetti per i concorsi successivi e non retroattivamente.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in Cassazione, continuando a ritenere che la norma sopravvenuta avesse portata sanante e che, con l’apertura allo scorrimento integrale delle graduatorie ex art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 59/2017, la procedura avesse assunto natura idoneativa, rendendo applicabile anche l’art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 115/2005, che attribuisce il titolo ai candidati ammessi con riserva che abbiano superato le prove.
I Supremi giudici hanno rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello e chiarendo che la norma del 2005 richiede espressamente il possesso dei requisiti di accesso al concorso, assenti nel caso di specie, e che tale disposizione opera esclusivamente per procedure idoneative e non per concorsi comparativi a posti limitati. Inoltre, il superamento del concorso non può retroattivamente supplire all’assenza del requisito abilitante, indispensabile al momento della pubblicazione del bando.
La Corte ha anche escluso che la trasformazione della graduatoria in strumento di scorrimento totale potesse mutare la natura concorsuale della procedura, né che considerazioni di buona fede o economicità amministrativa potessero legittimare la stabilizzazione di una posizione nata da un’ammissione priva dei requisiti legali. Gli Ermellini ritengono anche il successivo conseguimento, da parte del ricorrente, dei 24 CFU non idoneo a sanare retroattivamente la mancanza del titolo, poiché i requisiti dovevano sussistere al momento del bando.
