Non integra condotta antisindacale la trattativa tramite scambio di mail

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 gennaio 2026, n. 787, ha ritenuto che la legittimazione sindacale, a fronte di una tematica affrontata in via generale in causa, è da riconoscere sul presupposto che possa costituire comportamento perseguibile ai sensi dell’art. 28, Legge n. 300/1970, quello che sia attuato alterando le competenze delineate a favore della contrattazione collettiva, secondo i diversi ranghi di essa quali delineati dall’insieme della normativa rilevante.

Nel caso di specie, un sindacato provinciale della Polizia aveva agito, ex art. 28, St. Lav., lamentando che, in occasione della modifica degli orari del personale DIGOS, la Questura avesse violato la procedura prevista dall’Accordo nazionale di settore: al posto dell’incontro con le sigle sindacali, si sarebbe svolta una “trattativa” tramite scambio di e-mail, ritenuta dal sindacato inidonea a garantire il contraddittorio.

Il caso

La Suprema Corte prende in esame il ricorso del sindacato di polizia COISP contro una Questura per presunti comportamenti antisindacali relativi alla modifica degli orari di lavoro del personale DIGOS. Il sindacato ritiene violata la procedura prevista dall’art. 7, comma 6, Accordo Nazionale Quadro, perché l’incontro obbligatorio con le organizzazioni sindacali era stato sostituito da uno scambio di email, ritenuto inadeguato a garantire un effettivo contraddittorio.
Il sindacato contestava anche la violazione dell’art. 9, ANQ, e dell’art. 16, D.P.R. n. 164/2002, sostenendo che gli orari introdotti superassero la durata massima giornaliera di 6 ore e uscissero dai quadranti orari consentiti.

In seguito al rigetto del ricorso nei primi 2 gradi di giudizio, COISP propone ricorso in Cassazione articolando 4 motivi.

La Corte di Cassazione, rigettando il primo motivo di ricorso, precisa che la natura antisindacale di un comportamento non deriva automaticamente dalla violazione formale di una previsione normativa, ma dalla concreta lesione dell’interesse protetto. Nel caso di specie, ritiene che, anche se via mail, la trattativa sindacale si sia svolta, garantendo confronto, informazione e partecipazione, ed evidenziando come lo stesso sindacato avesse utilizzato quella stessa modalità nelle comunicazioni con la controparte.

In relazione al secondo e terzo motivo di doglianza, ritenuti infondati, i Supremi giudici hanno osservato come l’ANQ consenta, per i servizi non continuativi come la DIGOS, una flessibilità oraria compatibile con la superabilità delle 6 ore giornaliere, essendo altrimenti impossibile strutturare l’articolazione settimanale su 5 giorni, dovendo essere rispettate le 36 ore settimanali. La Corte, inoltre, evidenzia l’irrilevanza della caratura dei giorni di permesso studio, conteggiati come 6 ore per ciascun giorno, perché altrimenti non sarebbe possibile fruirne non solo secondo l’articolazione oraria oggetto di causa, ma neanche nei casi di turni di 7 ore o più, pur previsti dall’art. 8, ANQ.
La Corte ha, inoltre, confermato che gli orari introdotti dal Questore rientravano nelle fasce previste dall’art. 9, ANQ: era stato modificato l’orario dei turni, come previsto in presenza delle condizioni dell’art. 7, comma 6, ma non l’orario di servizio.

In merito all’insussistenza delle comprovate esigenze poste a base della deroga, la Corte ha rilevato che la validità dell’accordo era stata confermata dall’adesione del 99% delle sigle sindacali, elemento sufficiente a escludere la violazione di diritti sindacali. La derogabilità degli orari indicati nell’art. 9, ANQ, era espressamente prevista, per comprovate e specifiche ragioni, ovvero per specifiche esigenze locali, sulla base di previe intese con le Segreterie Provinciali e con la previsione che l’accordo con esse sia efficace qualora venga sottoscritto da sigle cui aderisca la maggioranza assoluta, intesa come 50 % +1, del totale degli iscritti ai sindacati nella Provincia. Nel caso di specie il quorum è stato ampiamente superato, pertanto nessun diritto era stato violato.
La Corte ha verificato come l’amministrazione avesse motivato la scelta in relazione al miglior utilizzo dell’organico e alla situazione locale.

Il ricorso è stato, quindi, integralmente rigettato.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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