La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 9 settembre 2025 n. 24853, ha statuito che il maggior credito per altre mensilità vantate dal lavoratore, non azionate in sede monitoria, finalizzata non solo a paralizzare l’istanza ex adverso articolata, ma anche ad ottenere il riconoscimento di somme aggiuntive rispetto a quelle originariamente oggetto di ingiunzione, da portare appunto in compensazione nel computo del dare e dell’avere tra le parti, va considerata come una domanda riconvenzionale, e, in quanto tale, inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, e non quale eccezione riconvenzionale.
Domanda riconvenzionale relativa alle retribuzioni inammissibile se proposta per la prima volta in appello
di Redazione
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