Diritto di critica legittimo se volto a difendere la propria posizione oggettiva

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3627, ha ritenuto legittimo l’esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro ove il prestatore si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l’impresa. In tale ottica si è valorizzata anche la finalizzazione della critica a sollecitare l’attivazione del potere gerarchico e organizzativo del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 2086 e 2104, cod. civ., in funzione di una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all’interno dei luoghi di lavoro e a evitare conflittualità.

Nel caso di specie, il medico impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver inviato al primario, mettendo in copia tutti i colleghi, una mail con cui tacciava il medesimo di averlo emarginato completamente a causa di vecchi dissidi.

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